martedì, 11 giugno 2024 | 12:00

Governo: approvato il decreto correttivo del Codice della crisi

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Dai Commercialisti arriva l'apprezzamento per l’approvazione del decreto correttivo (PCM - comunicato 10 giugno 2024 n. 85; CNDCEC - comunicato 10 giugno 2024)

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Governo: approvato il decreto correttivo del Codice della crisi

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Dai Commercialisti arriva l'apprezzamento per l’approvazione del decreto correttivo (PCM - comunicato 10 giugno 2024 n. 85; CNDCEC - comunicato 10 giugno 2024)

Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14. Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.

Lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonchè a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.

Secondo il Consiglio Nazionale dei commercialisti le modifiche apportate al testo consentiranno di superare ampiamente importanti criticità alla base della prima stagione del Codice della crisi, in particolare:

- viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa (art. 25-octies). Per quanto di più stretto interesse dei commercialisti, il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 c.c., ed è altresì di buon auspicio per quella che sarà la revisione dei reati fallimentari, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del “dolo eventuale” con la prova necessaria della intenzionalità;

- l’albo dei gestori diventa elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che, per definizione normativa, sovrintendono alla gestione degli albi (art. 356 del Codice). Si differenziano così i professionisti ordinistici da quanti non lo sono: per loro viene finalmente meno l’obbligo del tirocinio attualmente previsto nel testo vigente”. Ridotti significativamente anche gli obblighi di aggiornamento. Molto apprezzato dai commercialisti anche l’inserimento esplicito che gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua;

- altra novità fortemente sostenuta dai commercialisti è quella che interessa la composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari. Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici, si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario.

di Ilia Sorvillo

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