mercoledì, 12 giugno 2024 | 13:39

Bonus investimenti nella ZES per il Mezzogiorno: pronto il modello di comunicazione

Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024 (AdE – provvedimento 11 giugno 2024 n. 262747)

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Bonus investimenti nella ZES per il Mezzogiorno: pronto il modello di comunicazione

Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024 (AdE – provvedimento 11 giugno 2024 n. 262747)

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Il contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica è stato previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Precisamente, destinatarie del bonus per il Mezzogiorno sono le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno della Zes unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

Le disposizioni relative al credito d'imposta in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, in particolare, dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. Inoltre, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto.

Tenuto conto che nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell’investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.

I soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento. Nel caso in cui la percentuale dovesse risultare inferiore al cento per cento, in base alle Comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro il 24 marzo 2025.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Rassegna Stampa

iQnotizie - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica: modalità di accesso, del 22 maggio 2024, di Daniela Nannola