lunedì, 17 giugno 2024 | 13:18

In G.U. la metodologia relativa al concordato preventivo biennale

Il MEF approva la metodologia con cui l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, e l'Agenzia pubblica online il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta (Mef - dm 14 giugno 2024 in G.U. n. 139/2024 s.o. n. 24, AdE - comunicato 15 giugno 2024)

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In G.U. la metodologia relativa al concordato preventivo biennale

Il MEF approva la metodologia con cui l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, e l'Agenzia pubblica online il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta (Mef - dm 14 giugno 2024 in G.U. n. 139/2024 s.o. n. 24, AdE - comunicato 15 giugno 2024)

La metodologia in esame, in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato, viene approvata dal Mef in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche è individuata nella nota tecnica e metodologica, è allegata al decreto ministeriale in oggetto, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo;

b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;

c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

I redditi e il valore della produzione netta di cui alle lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;

4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d. cessione in affitto dell'unica azienda;

e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

A tal fine, i redditi di cui alle lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui alla lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari indicati sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f), verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n, 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all'art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9 del Regolamento, né i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.

Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui alle sopra indicate lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia approvata. Ai medesimi fini , la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui alla sopra indicata lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell'importo individuato come nel periodo precedente.

CPB PER I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI ISA

Chi può aderire

Può aderire all’istituto di compliance e concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile IRAP chi:

• esercita attività d’impresa, arti o professioni

• applica gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

• non ha debiti tributari (riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) o ha estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni)

Chi non può aderire

Non possono aderire coloro che negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato:

• non hanno presentato (ma erano tenuti a farlo) la dichiarazione dei redditi

• sono stati condannati per aver commesso determinati reati (si tratta di quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, dell’articolo 2621 del codice civile, degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

Quando aderire alla proposta

Per il primo anno di applicazione si può aderire entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione (modello “Redditi”).

Come aderire alla proposta

Con il software “Il tuo ISA 2024 CPB” online sul sito dell’Agenzia delle Entrate si calcola la proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap), dichiarando i dati degli ISA e altri dati specifici per il Concordato. Nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir. Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. I “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) e il “valore della produzione netta”, da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Vantaggi per chi aderisce

Chi aderisce al Concordato preventivo biennale:

• è escluso dagli accertamenti previsti dall’art. 39 del Dpr 600/1973

• ha diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA

L’adesione non ha alcun effetto per l’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Perdita di efficacia

Il Concordato non è più efficace:

• se cessa l’attività

• se modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la nuova attività non si applichi il medesimo ISA

• al verificarsi di circostanze particolari (individuate con il decreto del Mef in oggetto) che determinano minori redditi o minori valori della produzione (in misura superiore al 50% rispetto a quelli “concordati”)

Si decade dal Concordato anche quando intervengono violazioni di particolare entità (accertamento, omessi versamenti, eccetera) e se vengono a mancare le condizioni di accesso o se si verifica una causa di esclusione.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento

Rassegna stampa

iQnotizie - GARANTE PRIVACY: parere favorevole sul concordato preventivo biennale, del 14 giugno 2024, di Daniela Nannola