lunedì, 17 giugno 2024 | 11:54

Locazioni brevi: via libera per la “fase pilota” di assegnazione del CIN

In attesa dell’entrate in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale, prevista entro il 1° settembre 2024, sono state fornite le istruzioni per fare richiesta del CIN provvisorio (MIT - comunicato 14 giugno 2024; MIT - dm 06 giugno 2024 n. 16726)

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Locazioni brevi: via libera per la “fase pilota” di assegnazione del CIN

In attesa dell’entrate in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale, prevista entro il 1° settembre 2024, sono state fornite le istruzioni per fare richiesta del CIN provvisorio (MIT - comunicato 14 giugno 2024; MIT - dm 06 giugno 2024 n. 16726)


Al fine di assicurare l’entrata in esercizio della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) e il suo successivo funzionamento a regime, è prevista l’attuazione di una fase 1 (c.d. “Pilota”) che coinvolge il Ministero del turismo, e le Regioni e le Province autonome.

In tale fase, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), le Regioni e le Province autonome che vi partecipano supportano il Ministero nella messa in esercizio della BDSR con la trasmissione dei dati necessari al popolamento della BDSR.

 

La trasmissione dei suddetti dati ha l’obiettivo di censire lo stato informativo presente a livello regionale e provinciale e di individuare eventuali criticità che possano interferire con il modello di interoperabilità.

Durante la fase 1 Pilota, è realizzata l’interoperabilità per le Regioni e le Province autonome in maniera graduale e in base al livello tecnologico di ciascuna di esse. Tale fase ha l’obiettivo di garantire il costante allineamento della BDSR con le banche dati regionali e delle Province autonome, attraverso un modello di interoperabilità che prevede lo sviluppo di Application Program Interface (API).

La fase 1 Pilota è quindi strettamente connessa alla verifica e risoluzione delle eventuali criticità di natura tecnica e informativa. Attivata l’interoperabilità, l’utente può completare le informazioni richieste al fine di ottenere il CIN provvisorio (CIN 1) che può essere utilizzato per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

Alla data di pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione dei CIN, il “CIN 1” diventa definitivo, senza alcuna variazione del proprio formato.


La progressiva entrata in esercizio della BDSR nella fase 1 Pilota sarà di volta in volta comunicata sul sito del Ministero del turismo, sui siti delle Regioni e delle Province autonome entranti progressivamente in BDSR, nonché dai principali provider OTA, al fine di raggiungere la maggiore capacità informativa possibile sul territorio e testarne l’operatività.

La fase 1 Pilota durerà fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione dei CIN, previsto entro il 1° settembre 2024, che darà avvio alla fase 2.

L’entrata in funzione della BDSR permetterà di gestire le problematiche eventualmente emerse al momento dell’apertura della banca dati ai titolari e ai gestori delle strutture turistico ricettive e ai locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, al fine di ottenere il CIN.

 

Entro 60 giorni decorrenti dalla  pubblicazione del cit. Avviso, i titolari e i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche devono accedere alla BDSR per integrare i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva e ottengono il CIN.

Decorso inutilmente tale termine, ferma restando la possibilità di accedere anche successivamente alla BDSR, i citati soggetti sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, co. 9, DL 18 ottobre 2023, n. 145.

 

Alla piattaforma si accede attraverso identificazione SPID e il sistema individua autonomamente le strutture ricettive e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato, in tal modo consentendo allo stesso l’inserimento delle informazioni mancanti per l’ottenimento del CIN. L’utente comunica telematicamente alla Regione e alla Provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti. Conseguentemente l’ente territoriale, previa verifica e con il supporto del Ministero, provvede ad integrare o modificare il proprio database in interoperabilità.

Al corretto completamento del set informativo, l’utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

In tutti i casi, il rilascio del CIN è strettamente funzionale alla sola pubblicizzazione della struttura ricettiva o dell’unità immobiliare destinata a locazione breve o per finalità turistiche e non esonera l’interessato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalle rispettive normative regionali, delle Province autonome e comunali per l’esercizio dell’attività ricettiva, quali il conseguimento del titolo abilitativo ovvero la presentazione di SCIA o di altra comunicazione richiesta a tal fine.


Risoluzione di anomalie

 

I titolari e i gestori di strutture turistico-ricettive o i locatori di unità immobiliari che hanno adempiuto agli obblighi imposti dagli enti territoriali, ma non individuano in BDSR il proprio immobile o non riescono ad accedere al database in quanto soggetti non abilitati, sono tenuti a segnalarlo alle Regioni e alle Province autonome competenti territorialmente attraverso una procedura telematica prevista dal sistema operativo in interoperabilità che prevede la compilazione di tutte le informazioni necessarie al rilascio del CIN.

Entro 30 giorni dalla segnalazione, le Regioni e le Province autonome effettuano un’istruttoria, coinvolgendo anche l’utente ove necessario, al fine di verificare l’esistenza della struttura nella propria banca dati e la conformità dell’attività svolta alle rispettive normative regionali, delle Province autonome e locali.

Entro la scadenza di tale termine, la verifica può dare esito:

- positivo: in tal caso si provvede all’aggiornamento del dato nella banca dati regionale o della Provincia autonoma onde consentirne la visualizzazione nella BDSR che, accertata la completezza del set informativo in regime di interoperabilità, rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta;

- negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR;

- nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”).

 

L’esito negativo della verifica comunicato successivamente all’inutile decorso del termine comporta la revoca di tale CIN.

 

di Patrizio Petricelli

 

Fonte Normativa

 

Approfondimento

 

Rassegna Stampa