martedì, 18 giugno 2024 | 16:06

Terzo settore: imposta di registro e ipocatastale agevolata sui contratti con riserva di proprietà

I contratti di compravendita con riserva di proprietà conclusi dagli enti del Terzo settore sono equiparabili ai contratti traslativi e possono fruire delle agevolazioni, in termini di imposta di registro, ipotecaria e catastale, previste dal Codice del terzo settore (AdE - risposta 18 giugno 2024 n. 135)

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Terzo settore: imposta di registro e ipocatastale agevolata sui contratti con riserva di proprietà

I contratti di compravendita con riserva di proprietà conclusi dagli enti del Terzo settore sono equiparabili ai contratti traslativi e possono fruire delle agevolazioni, in termini di imposta di registro, ipotecaria e catastale, previste dal Codice del terzo settore (AdE - risposta 18 giugno 2024 n. 135)


L'art. 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore (DLgs 03 luglio 2017 n. 117), dispone che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

 

La ratio di tale disposizione normativa è quella di ampliare il favor verso gli Enti del Terzo settore, prevedendo l'introduzione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali ai predetti enti, prevedendo la tassazione ai fini dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

Con riferimento alla compravendita di immobili “con patto di riservato dominio”, ovvero “con riserva di proprietà”, l'art. 1523 c.c. stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Sotto il profilo civilistico, dunque, l'effetto traslativo non si verifica al momento della conclusione del contratto per effetto dell'incontro delle volontà delle parti, bensì, in un momento successivo, al pagamento dell'ultima rata di prezzo da parte del compratore.

Pertanto, il bene rimane di proprietà del venditore sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore immesso nel possesso del bene.


Sotto il profilo fiscale, l'art. 27, co. 3, DPR 26 aprile 1986 n. 131 dispone che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.

Ai fini fiscali, dunque, le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva e, pertanto, ai fini dell'imposta di registro, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi.

Tale disposizione determina l'anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta di registro secondo le modalità ordinarie, ovvero con l'applicazione dell'aliquota proporzionale, al momento della stipula del contratto di compravendita con riserva di proprietà e, quindi, prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo.

In altri termini, ai fini della tassazione indiretta, in base al cit. art. 27, comma 3, sussiste un’equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita con riserva di proprietà.

 

Tenuto conto di detta equiparazione, in linea con la ratio dell'articolo 82, co. 4, del Codice del Terzo Settore, l'agevolazione ivi prevista, si applica anche nell'ipotesi di acquisto effettuato ai sensi dell'art. 1523 c.c..

 

di Patrizio Petricelli

 

Fonte Normativa

 

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