giovedì, 20 giugno 2024 | 15:57

Entrate: imputazione spese da Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d'imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica (AdE - risposta 20 giugno 2024, n. 137)

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Entrate: imputazione spese da Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d'imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica (AdE - risposta 20 giugno 2024, n. 137)

Nel caso di specie, l'Istante, proprietaria di un'unità immobiliare facente parte di un condominio minimo senza amministratore, dichiara che l'assemblea condominiale ha deliberato l'effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell'isolamento termico a cappotto delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%, incaricando un condomino a gestire i contratti di appalto, ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso. Tali opere, unitamente ad altri interventi "trainati" realizzati nelle unità a destinazione abitativa di proprietà esclusiva dei singoli condomini, consentono di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l'accesso alle agevolazioni statati di cui all'art 119 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020 ("superbonus”). La Cila superbonus è stata presentata in data 25.11.2022 e risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dalla vigente normativa per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023.

L'Istante fa presente che:

- le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sono state pagate mediante bonifici bancari e che alcuni pagamenti sono stati disposti tramite home banking nei giorni di sabato 30.12.2023;

- le contabili bancarie riportano come "data di inserimento" la data del 30.12.2023, come "data di esecuzione" il 02.01.2024 e "data valuta" il 03.01.2024;

- dalle "liste movimenti" fornite dall'istituto bancario, il saldo disponibile alla data del 30.12.2023 risultava già ridotto delle somme corrispondenti, e «già alla data del 30.12.2023 non era più possibile revocare i bonifici, essendo gli stessi già in condizione di "pagato" e che non era possibile effettuare altre disposizioni di pagamento oltre l'importo del saldo disponibile.

Ciò premesso, l'Istante chiede chiarimenti circa il corretto periodo di imputazione della spesa e, in particolare, se la spesa in questione debba considerarsi sostenuta nel 2023 oppure nel 2024.

Il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha modificato il comma 8-bis del citato articolo 119 stabilendo, tra l'altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.

L'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 stabilisce, tuttavia, che le modifiche non si applicano, tra gli altri, agli interventi:

- effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);

- effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute.

Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, «in applicazione dei principi generali, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento [...] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono».

Inoltre, con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/E è stato confermato che «ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino».

Con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di "Telefisco" del 1° febbraio 2024, è stato affermato che «in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca».

Con la citata risposta, in particolare, è stata richiamata la risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) dei professionisti versati on-line mediante l'utilizzo della carta di credito, con la quale è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».

Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.

Ciò posto, nel caso in esame in cui, come dichiarato dall'Istante, il condomino incaricato «ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso» ha effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari che «sono stati disposti tramite home banking nei giorni di sabato 30.12.2023», l'Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110 per cento, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.

di Anna Russo

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