venerdì, 21 giugno 2024 | 12:18

Enti ecclesiastici: sì al Superbonus se iscritti all'Anagrafe ONLUS

In tema di Superbonus, fornite precisazioni sui requisiti necessari che gli enti ecclesiastici iscritti al RUNTS devono possedere per essere soggetti destinatari dell'agevolazione (AdE - risposta 20 giugno 2024, n. 138)

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Enti ecclesiastici: sì al Superbonus se iscritti all'Anagrafe ONLUS

In tema di Superbonus, fornite precisazioni sui requisiti necessari che gli enti ecclesiastici iscritti al RUNTS devono possedere per essere soggetti destinatari dell'agevolazione (AdE - risposta 20 giugno 2024, n. 138)

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Nel caso di specie, l'istante dichiara di essere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, costituito nel 1961, che svolge attività socio-sanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà classificati nelle categorie catastali B/1 e D/4.

L’istante intende effettuare sui predetti immobili interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici usufruendo della detrazione prevista dall'art. 119 DL n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), con l'applicazione delle modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis di tale articolo ed esercitando l'opzione per lo sconto in fattura previsto dal successivo art. 121 del medesimo DL.

L'Istante afferma che, pur integrando sin dal 1998 tutti i relativi requisiti soggettivi di natura giuridica e oggettivi di attività esercitata di cui all'art. 10 del Dlgs. 460/1997, per poter richiedere l'iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del successivo art. 11, non ha mai avanzato in passato tale richiesta. A decorrere dal 22 novembre 2021, non è più possibile avanzare richiesta di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, ma soltanto al RUNTS e che intende ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) prima di affidare e avviare i lavori sopra citati.

Ciò premesso, l'Istante chiede se:

- sia possibile ricondurre nel novero dei soggetti di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020, costituiti in data antecedente al 17 febbraio 2023, gli enti che risultassero iscritti "direttamente" al RUNTS in data successiva al 16 febbraio 2023, ma che risultano costituiti prima del 17 febbraio 2023 e che sono in grado di comprovare che, sempre già prima di tale data, possedevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter ottenere l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del DLgs. 460/97, se, a decorrere dal 22 novembre 2021, tale registro non fosse stato "chiuso” in virtù dell'entrata in vigore del RUNTS;

- possa, conseguentemente, essere considerato soggetto di cui alla lett. d- bis) del co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020, ai fini dell'applicazione della disciplina del superbonus di cui all'art. 119 medesimo, costituito in data antecedente al 17 febbraio 2023, ai fini dell'applicazione della deroga soggettiva, di cui al co. 3-bis dell'art. 2 del DL 11/2023, al "blocco delle opzioni" di cui al precedente co. 1 del medesimo art. 2.

Con riferimento ai soggetti destinatari del Superbonus, con la circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che, in applicazione del comma 9, lettera d-bis), dell'art. 119 del decreto Rilancio, la detrazione si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) , dalle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con riferimento ai predetti soggetti, con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato chiarito che i soggetti indicati nel citato comma 9, lettera d-bis) (ONLUS, ODV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del DLgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la ''trasformazione" in ETS e per le ODV e le APS, mantenendo la stessa qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente l'applicazione della modalità di calcolo di cui al comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti.

Ne consegue, in particolare, che una ONLUS iscritta nella relativa Anagrafe prima dell'operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici previsti dal decreto Rilancio anche successivamente all'acquisizione della qualifica di ETS a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

Diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato art. 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore.

Con specifico riferimento, agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, con le circolari del 26 giugno 1998, n. 168 e del 22 gennaio 1999, n. 22/E è stato precisato che detti soggetti possono acquisire la qualifica di ONLUS e accedere al relativo regime tributario limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 10 DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 a condizione che:

- per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili;

- siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti dall'art. 10 DLgs. n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10;

- adempiano all'onere della comunicazione per l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS.

In sostanza, dunque, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus.

Ciò posto, nel caso di specie, l'Istante afferma che, pur possedendo i requisiti necessari, non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS e, in base al quadro normativo e di prassi sopra delineato, non ha mai acquisito la qualifica di ONLUS e, pertanto, non rientrando tra i soggetti tassativamente elencati nel citato articolo 119, comma 9, lett. d-bis, del decreto Rilancio non può accedere al Superbonus.

di Anna Russo

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