lunedì, 24 giugno 2024 | 10:16

IMU: sì all'esenzione per coniugi con residenza in comuni diversi

In tema di esenzione IMU per la casa principale, il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cassazione – Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16799, sez. trib.)

Newsletter Inquery

IMU: sì all'esenzione per coniugi con residenza in comuni diversi

In tema di esenzione IMU per la casa principale, il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cassazione – Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16799, sez. trib.)

Seguici:

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui il Comune ricorrente ha chiesto alla contribuente il pagamento dell'Imu 2013.

La questione riguarda l'applicazione dell'esenzione cd prima casa (art. 13, co. 23, DL 6 dicembre 2011, n. 201) nell'ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.

La CTP ha respinto il ricorso sul presupposto che fosse necessaria la prova, non fornita nella specie, che l'abitazione costituisca dimora abituale, non solo propria, ma anche dei propri familiari.

La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l'appello dell'odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:

- nel caso in esame è stato accertato che la contribuente dimora abitualmente nell'immobile per cui è causa, mentre il coniuge dimora altrove;

- l'agevolazione si estende ad entrambi i coniugi a condizione che dimorino in comuni diversi.

Il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, sostenendo che l'esenzione trovi applicazione solo per l'immobile di residenza e dimora di entrambi i coniugi.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).

A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 - 01).


Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01)

Ne consegue il rigetto del ricorso.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimenti