lunedì, 24 giugno 2024 | 17:14

Compensazione crediti d'imposta agevolativi senza apposizione del visto di conformità

L'utilizzo in compensazione del credito da Super-ACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto (AdE - risposta 21 giugno 2024 n. 139)

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Compensazione crediti d'imposta agevolativi senza apposizione del visto di conformità

L'utilizzo in compensazione del credito da Super-ACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto (AdE - risposta 21 giugno 2024 n. 139)

Nella fattispecie oggetto d'interpello, la società istante è un concessionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento. La Società istante svolge, pertanto, l'attività di offerta del gioco e di raccolta delle relative somme giocate tramite i predetti apparecchi AWP (Amusement With Prize) e VLT (Video Lottery Terminals).

Sulle somme giocate con detti apparecchi sono dovuti dai concessionari il prelievo erariale unico e un importo pari allo 0,8% delle suddette somme giocate.

Nell'ambito della propria attività imprenditoriale, l'istante intende acquistare, mediante appositi contratti che hanno per oggetto la cessione di crediti, i crediti d'imposta, maturati da soggetti terzi, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (cd. Super-ACE), al fine di utilizzarli in compensazione degli importi dovuti a titolo di PREU e di 0,8% sulle somme giocate.

L'istante intende inoltre acquisire, mediante appositi contratti che hanno per oggetto la cessione di crediti, i crediti d'imposta, maturati da soggetti terzi, di cui all'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 al fine di utilizzarli in compensazione non solo delle somme dovute a titolo di PREU, ma anche di quelle dovute a titolo di 0,8% sulle somme giocate.

Tanto premesso, l'istante intende conoscere:

1) Se la possibilità di effettuare la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante il modello F24, riguardi anche il credito Super-ACE e, in particolare, se tale credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 possa essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di PREU e di 0,8% sulle somme giocate;

2) Se la dichiarazione dei redditi nella quale deve essere indicato il credito Super- ACE, nel quadro "RS”, rigo "RS112A", colonna 9, sia soggetta all'obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

3) Se l'intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate, possa essere versato utilizzando in compensazione i crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 e il credito d'imposta Super-ACE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

4) In subordine, se il solo importo dello 0,3%, dovuto sulle somme giocate a titolo di canone di concessione, possa essere versato utilizzando in compensazione i crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 e il credito d'imposta Super-ACE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Per il Fisco per quanto riguarda i quesiti n. 1) e 3) è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione di cui all'articolo 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (debito di "carattere non fiscale"), con i crediti di imposta da Super-Ace e da bonus per interventi edilizi in parola, acquisiti a mezzo di ''cessione del credito" - la cui legittimità non è verificabile in sede di interpello, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati. Per l'effetto, resta assorbito il quesito n. 4).

Quanto, invece, al quesito n. 2) - concernente l'apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito Super-ACE, del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 - l'articolo 1, coma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Al riguardo, con riferimento all'ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Si è dell'avviso che, in considerazione dell'ampia previsione normativa - che genericamente richiama i crediti ''relativi alle imposte sui redditi" - e alla sua ratio ispiratrice, l'obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d'imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.

Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

Nel caso di specie, il credito super-ACE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall'articolo 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sicché l'indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all'attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.

Stante quanto sopra, l'utilizzo in compensazione del credito da Super-ACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa