venerdì, 28 giugno 2024 | 10:50

Commercialisti: dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge

In sede di dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell'Albo, il professionista che sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale debba comunque dichiarare il proprio coinvolgimento nel procedimento stesso (CNDCEC - PO 27 giugno 2024 n. 60)

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Commercialisti: dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge

In sede di dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell'Albo, il professionista che sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale debba comunque dichiarare il proprio coinvolgimento nel procedimento stesso (CNDCEC - PO 27 giugno 2024 n. 60)

Il procedimento penale è una fase precedente al processo penale vero e proprio, ed ha inizio con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero. Superata tale prima fase, si arriva a quella delle indagini preliminari. In questa fase, il pubblico ministero svolge le indagini ritenute necessarie per poter verificare l'attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un'azione penale.

Al termine delle indagini preliminari, se il pubblico ministero ritiene non fondata la notizia di reato, può fare una richiesta di archiviazione. Tale richiesta può essere determinata da diverse motivazioni, ma le più ricorrenti sono l'estinzione del reato, l'impossibilità a procedere con l'azione penale, l'infondatezza della notizia di reato o ancora il caso in cui il fatto non costituisce reato. Se invece, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che vi siano gli elementi sufficienti per poter supportare l'accusa nel processo, fa richiesta di rinvio a giudizio, cioè di apertura del processo penale.

Con tale richiesta, infatti, il pubblico ministero domanda al giudice per le indagini preliminari (GIP) di sottoporre a processo penale l'indagato. Con il rinvio a giudizio, l'indagato acquista lo status di imputato, la cui figura è disciplinata dall'art. 60 c.p.p., ed è il soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione penale. Il processo penale infatti rappresenta tutta una serie di attività che si concretizzano (anche) per il dibattimento, in cui le parti si confrontano dinanzi al giudice.

Prima del rinvio a giudizio, pertanto, nel momento in cui il soggetto indagato è sottoposto alle indagini preliminari, l'azione penale non è stata ancora esercitata, potendo tale fase, come detto, concludersi con la richiesta di archiviazione del procedimento. Si evidenzia, in proposito, che il soggetto indagato in tale fase potrebbe anche non avere contezza dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico a meno che non ne sia stato reso edotto attraverso l'informazione di garanzia, ovvero l'atto con il quale il Pubblico ministero, organo titolare dell'azione penale, informa l'indagato e la persona offesa del compimento di un atto di indagine che implica la difesa tecnica, in relazione al quale rivolge l'invito a nominare un difensore di fiducia.

L'informazione di garanzia pertanto è, spesso, l'atto attraverso il quale si apprende formalmente dell'esistenza di un procedimento penale in fase di indagine a proprio carico: prima di questo momento, la conoscenza dell'esistenza di un procedimento può essere acquisita, di proprio impulso, attraverso l'interrogazione del registro generale delle notizie di reato, salvo che particolari esigenze di segretezza non consentano l'ostensione della notizia (v. art. 335 commi 3 e 3bis c.p.p.).

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", stabilisce, all'art. 1, che "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti. .... aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civiile di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali."

Atteso quanto sopra, si osserva che, nel momento in cui il professionista venga a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, nelle modalità sopra descritte, ancorché non sia stato (ancora) rinviato a giudizio, non potrà certamente dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.

Ciò posto, si ritiene pertanto che, in sede di dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell'Albo, il professionista che sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale debba comunque dichiarare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il proprio coinvolgimento nel procedimento penale che lo riguarda.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa