venerdì, 28 giugno 2024 | 12:33

Rivalsa dell'IVA : assolvimento del debito con rottamazione-quater

In materia di IVA, forniti chiarimenti sul debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso (AdE - risposta 24 giugno 2024, n. 141)

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Rivalsa dell'IVA : assolvimento del debito con rottamazione-quater

In materia di IVA, forniti chiarimenti sul debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso (AdE - risposta 24 giugno 2024, n. 141)

L'art. 60, co. 7, del decreto IVA, prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

La norma consente l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell'IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici (AdE - circolare n. 35/E del 2013, risposta 13 maggio 2019 n. 176).

Affinchè la rivalsa sia esercitabile e la neutralità ripristinabile debbono, tuttavia, ricorrere talune condizioni: la definitività dell'accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Occorre cioè che il cedente/prestatore abbia effettivamente versato quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo.

Al verificarsi delle predette condizioni, il cedente/prestatore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, che, sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Pertanto, l'assolvimento, seppur mediante l'istituto della rottamazione-quater, dell'imposta dovuta consente di esercitare la rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma del decreto IVA, dell'IVA effettivamente versata (AdE - risposte ad interpello n. 128 e n. 129, pubblicate il 23 aprile 2019 e risposta ad interpello n. 422 del 22 giugno 2021).

Tale soluzione è, infatti, in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 35/ E del 2013, ove al punto 2.4 è stato precisato che, «La compensazione, modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento, è ugualmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell'Erario, pertanto nell'ipotesi in cui l'IVA accertata sia assolta in parte mediamente versamento, in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell'accertamento, l'ammontare di imposta oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell'IVA pagata a mezzo F24 ma sarà pari all'ammontare complessivamente dovuto, ivi compresa la quota di debito estinta per compensazione».

I cessionari/committenti potranno, a loro volta, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitatagli in rivalsa «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

di Anna Russo

Fonte normativa