venerdì, 28 giugno 2024 | 14:27

Trasmissione dei codici identificativi univoci contrattuali più semplice per gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità

A decorrere dalla data che sarà resa nota dall’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (AdE – provvedimento 27 giugno 2024 n. 278182)

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Trasmissione dei codici identificativi univoci contrattuali più semplice per gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità

A decorrere dalla data che sarà resa nota dall’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (AdE – provvedimento 27 giugno 2024 n. 278182)

L’obbligo di fatturazione elettronica, in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato va adempiuto utilizzando il Sistema di Interscambio (art. 1, co. 909, legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Al riguardo sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Le disposizioni attuative del citato comma 6-quater prevedono che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio, stabilendo che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

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Con il provvedimento in oggetto si stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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