lunedì, 01 luglio 2024 | 11:32

In Gazzetta il Decreto sanzioni

Pubblicato, nella GU n. 150 del 28 giugno 2024, il DLgs 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111

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In Gazzetta il Decreto sanzioni

Pubblicato, nella GU n. 150 del 28 giugno 2024, il DLgs 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111


Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali (art. 1)

Le norme recano alcune modifiche al DLgs 10 marzo 2000, n. 74 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In particolare (comma 1):

- vengono introdotte le definizioni di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”;

- sono prolungati i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di quella di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, prevedendo altresì alcune cause di esclusione quali le ipotesi che:

a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’art. 3-bis DLgs 18 novembre 1997, n. 462;

b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’art. 15-ter DPR 29 settembre 1973, n. 602 e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a cinquantamila euro (nel caso di omesso versamento di ritenute certificate) e di settantacinquemila euro (nel caso di omesso versamento di IVA);

- in caso di indebita compensazione, si stabilisce che la punibilità dell’agente per il predetto reato sia esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito;

- si stabilisce che il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti;

- sono previste alcune integrazioni all’art. 13 del medesimo DLgs n. 74 del 2000 al fine di estendere le cause di non punibilità dei delitti tributari. In particolare è introdotta un’ulteriore causa di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA qualora il fatto dipenda da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. Inoltre, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p., si stabiliscono specifici indici che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente.

Si dispone altresì che, in presenza di reati tributari, l’Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, è tenuta a fornire, senza ritardo, al competente Comando della Guardia di finanza, un’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria (commi 3 e 4).

Viene disciplinato l’istituto della compensazione di crediti, prevedendo, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possano essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità. I termini e le modalità di attuazione della disposizione sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma medesima (comma 5).


Modifiche al DLgs 18 novembre 1997, n. 471 (art. 2)

Le norme reca numerose modifiche al DLgs 18 novembre 1997, n. 471 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

In particolare, con riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (artt. 1, 2 e 5 DLgs 18 novembre 1997, n. 471), si prevede la riduzione delle sanzioni fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), generalmente coincidente con il valore minimo previsto a legislazione vigente, nonché uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente – pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele – si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria (lettere a), b) e c) del comma 1).

Riduzioni delle sanzioni sono previste anche con riferimento ai seguenti articoli del DLgs 18 novembre 1997, n. 471: art. 6, relativo alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto; art. 7, relativo alle violazioni relative alle esportazioni; art. 8, relativo alle violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni; art. 10, relativo alla violazione degli obblighi degli operatori finanziari; art. 11, relativo alle altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto; art. 13, relativo ai ritardati od omessi versamenti diretti e ad altre violazioni in materia di compensazione; art. 15, relativo all’incompletezza dei documenti di versamento (lettere da d) a h), l), m), co. 1).

Viene infine modificato l’art. 12 DLgs 18 novembre 1997, n. 471 relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, prevedendo, in particolare, che quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’art. 9 DLgs 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà. La medesima riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Viene, inoltre, abrogata la previsione dell’interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all’art. 10 DLgs 18 novembre 1997, n. 471 (lett. i) co. 1).

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5)

Modifiche al DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 3)

Le norme modificano testualmente più partizioni del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In particolare:

- viene modificato l’art. 2, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, sia esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica (co. 1, lett. a));

- viene modificato l’art. 6, in materia di cause di non punibilità, precisando che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio concreto (termine aggiunto dalla modifica in esame) all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Si dispone altresì che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’art. 10-sexies, co. 1, lett. a) e b), L 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria (co. 1, lett. c));

- viene modificato l’art. 7, che disciplina i criteri di determinazione della sanzione, prevedendo l’aumento della sanzione fino al doppio (in luogo della metà) nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento ovvero con adesione al verbale di constatazione; inoltre, si prevede che, se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e
sanzione applicabile, questa è ridotta fino ad un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile (co 1, lett. d));

- viene modificato l’art. 12, in materia di concorso di violazioni e continuazione (co. 1, lett. f));

- viene modificato l’art. 13, recante la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, si consente la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre (in luogo di entro) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche. Si consente, inoltre, di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. Si prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (co. 1, lett. g)).

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5).

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (art. 4)

Le norme modificano la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni. In particolare:

- viene ridotto l’ammontare di talune sanzioni o mantenuta la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo;

- si prevede l’adeguamento della valuta da lire ad euro delle somme fisse indicate nelle medesime norme oggetto di modifica.

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5)

di Anna Russo

Fonte normativa