lunedì, 01 luglio 2024 | 12:43

Compensazioni: le nuove regole in vigore da luglio 2024

Pronte le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 94 a 98, L n. 213/2023) e dal DL Agevolazioni (art. 4, co. 2, 3, DL n. 39/2024) (AdE - circolare 28 giugno 2024 n. 16)

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Compensazioni: le nuove regole in vigore da luglio 2024

Pronte le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 94 a 98, L n. 213/2023) e dal DL Agevolazioni (art. 4, co. 2, 3, DL n. 39/2024) (AdE - circolare 28 giugno 2024 n. 16)




I chiarimenti arrivano per le nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

- l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;

- l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100 mila euro.

Vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Agenzia.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici in caso di compensazione

L’art. 11, DL n. 66/2014, prevede specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare.

In particolare, in base alle disposizioni previgenti alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, i versamenti di cui all’art. 17, DLgs 9 luglio 1997 n. 241, sono effettuati:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);

- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.

Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Il comma 95, pertanto, estende, a partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.

In linea con la ratio normativa, tale obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

- l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;

- l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’art. 7, co. 1, lett. h, DL 13 maggio 2011 n. 70.


Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro

L’art. 1, co. 94, lett. b, della legge di bilancio 2024 ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio 2024, il comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223 del 2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’art. 17, DLgs n. 241/1997 ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’art. 31, co. 1, DL 31 maggio 2010 n. 78 conv. in L 30 luglio 2010 n. 122.

La richiamata disposizione di cui al comma 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni (DL n. 39/2024), con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.

La nuova formulazione del citato comma 49-quinquies, in particolare, stabilisce che, in deroga all’art. 8, co. 1, L 27 luglio 2000 n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, DLgs n. 241/1997, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17.

La suddetta previsione:

- non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

- qualora non sia applicabile, resta ferma l’applicazione dell’art. 31, DL 31 maggio 2010 n. 78.

Di seguito sono fornite le istruzioni operative riguardanti:

- le somme affidate all’agente della riscossione che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro;

- i crediti per i quali è esclusa la facoltà della compensazione orizzontale;

- il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;

- il coordinamento con il divieto alla compensazione orizzontale di cui all’art. 31, DL 31 maggio 2010 n. 78.

Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. A titolo esemplificativo, vi rientrano:

- le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;

- le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1, co. da 421 a 423, L n. 311/2004, emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’art. 38-bis, DPR n. 600/1973, emessi a partire da tale data;

- le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito;

- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;

- non siano in essere piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

In ordine alla scadenza da considerare, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, DL n. 78/2010, ordinariamente al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, pertanto, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato ai sensi del cit. art. 29, DL n. 78/2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15, DPR 29 settembre 1973 n. 602.

Per effetto di quanto stabilito dal secondo periodo del comma 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/2006, introdotto dall’art. 4, co. 2, del decreto Agevolazioni, l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602 del 1973, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione, provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.

La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

L’esistenza di carichi affidati all’agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria, ossia l’elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale, visualizzabile nella propria “area riservata” del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure richiedibile tramite i canali disponibili nel medesimo sito o agli sportelli dell’agente della riscossione.


Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

In presenza delle condizioni previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale dei crediti ai sensi dell’art. 17, DLgs n. 241/1997.

Fa eccezione, la compensazione dei crediti di cui al comma 2 del citato art. 17, maturati nei confronti di INPS e INAIL.

Laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione. L’anzidetto limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall’art. 31, co. 1, DL n. 78/2010. A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:

- dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);

- del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

- del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

- del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);

- dei crediti relativi a bonus edilizi;

- degli altri crediti di natura agevolativa.

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

Il divieto alla compensazione introdotto dalla novella normativa viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;

- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;

- del pagamento delle somme dovute.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, può essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali

Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normative che non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, DLgs n. 241/1997.

I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’art. 31, DL n. 78/2010

Il novellato comma 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/2006 stabilisce che, ove non si applichi il sopra descritto divieto alle compensazioni, resta ferma l’applicazione dell’art. 31, DL n. 78/2010.

In altri termini, ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione il cit. art. 31; qualora, invece, l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 100.000 euro si rende applicabile il solo art. 37, co. 49-quinquies, DL n. 223/2006.

Il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di bilancio 2024, e ridefinita dal decreto Agevolazioni, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutt’ora vigente, secondo cui la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, co. 1, DLgs n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Le due disposizioni si connotano, infatti, per caratteristiche e modalità applicative diverse previste dal legislatore; in particolare:

- ai sensi dell’art. 31, co. 1, DL n. 78/2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;

- in forza del nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/2006, sussiste il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), in presenza dei carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.


L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al cit. art. 31, prima di tutto, perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Conseguentemente, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, in base alla novella normativa, inibisce la compensazione orizzontale di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f), e g) del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa


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