lunedì, 01 luglio 2024 | 16:01

Commercialisti: chiarimenti sulle parcelle

Fornite precisazioni in materia di opinamento parcelle (CNDCEC - PO 01 luglio 2024, n. 51)

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Commercialisti: chiarimenti sulle parcelle

Fornite precisazioni in materia di opinamento parcelle (CNDCEC - PO 01 luglio 2024, n. 51)

Il rapporto tra il professionista e il cliente rientra nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e, in base alla detta normativa, ai fini della conclusione del contratto non è richiesta una particolare forma ad substantiam, salvo che la parte assistita sia una P.A.. Da ciò deriva che "ove sia dedotta da un professionista l'esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso, occorre dare prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del di ente convenuto per il pagamento di detto compenso". È poi principio generale dell'ordinamento quello secondo cui i contratti si concludono con lo scambio dei consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (espressa anche per facta condudentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.

Di conseguenza, in linea di principio, è possibile ritenere che l'accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, tra cui può annoverarsi anche l'affidamento dell'incarico successivamente alla ricezione di un preventivo. Tuttavia, l'indagine di fatto sui comportamenti del cliente non può che essere rimessa, caso per caso, all'Ordine.

La formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine dall'art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall'iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto al D.M. n. 140/2012.

Di conseguenza l'Ordine, rilevata l'incongruità rispetto ai parametri del D.M. n. 140/2012 delle singole voci di attività, dovrà ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal detto D.M. e, di conseguenza, emettere un parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall'iscritto. Ciò, salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. n. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso è libera.


di Anna Russo

Fonte normativa