martedì, 02 luglio 2024 | 15:24

Decreto sanzioni: modifiche al ravvedimento operoso

Rimodulate le sanzioni dovute nel caso di ravvedimento operoso del contribuente per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 3, co. 1, lett. g), DLgs 14 giugno 2024, n. 87)

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Decreto sanzioni: modifiche al ravvedimento operoso

Rimodulate le sanzioni dovute nel caso di ravvedimento operoso del contribuente per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 3, co. 1, lett. g), DLgs 14 giugno 2024, n. 87)

Il Decreto sanzioni, all'art. 3, co. 1, lett. g), DLgs 14 giugno 2024, n. 87, apporta numerose modifiche all’art. 13 DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina del cosiddetto ravvedimento operoso.

Si rammenta che l’istituto consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni ed è consentito a tutti i contribuenti.

Le disposizioni in commento dispongono le seguenti modifiche:

- è consentita la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;

- si riduce la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- si modifica l’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;

- si dispone la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella
fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- si elimina l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

- infine, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 13, ai sensi del quale, se la sanzione è calcolata applicando la disciplina della continuazione e del concorso, per individuare le percentuali di riduzione si richiede di fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è fissata in misura pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, si applica la percentuale di riduzione a 1/5 del minimo.

Si evidenzia che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5, DLgs 14 giugno 2024, n. 87).

di Anna Russo

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