mercoledì, 10 luglio 2024 | 10:53

Superbonus: come sanare l’errata applicazione dello sconto in fattura

La correzione della fattura errata deve tener conto del momento di sostenimento della spesa e dei termini previsti per l’invio allo Sdl (AdE - risposta 09 luglio 2024 n. 146)

Newsletter Inquery

Superbonus: come sanare l’errata applicazione dello sconto in fattura

La correzione della fattura errata deve tener conto del momento di sostenimento della spesa e dei termini previsti per l’invio allo Sdl (AdE - risposta 09 luglio 2024 n. 146)


Con la recente risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la  fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini del Superbonus.

In particolare, è stato chiarito che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i 5 giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'art. 21, co. 4, DPR n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus.


Ciò detto, nel caso di specie, sono state inviate fatture errate in quanto è stato praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa.

Al riguardo, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, “per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti”.

Le successive note di debito prodotte per rettificare le fatture errate sono state concretamente trasmesse allo SdI ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione e pertanto lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).

Va detto, che, sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione in misura pari al 110%.

 

di Patrizio Petricelli

 

Fonte Normativa

 

Approfondimento

 

Rassegna Stampa