giovedì, 11 luglio 2024 | 10:12

CNDCEC: competenza a valutare fatti e comportamenti antecedenti all'iscrizione all'albo

Iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, competenza del Consiglio di Disciplina territoriale (CNDCEC - PO 9 luglio 2024, n. 55)

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CNDCEC: competenza a valutare fatti e comportamenti antecedenti all'iscrizione all'albo

Iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, competenza del Consiglio di Disciplina territoriale (CNDCEC - PO 9 luglio 2024, n. 55)

Nel quesito si rappresenta che un dottore commercialista è stato iscritto all'Albo nel 2022 e che, in data successiva all'iscrizione, il Consiglio dell'Ordine è venuto a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall'art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005.

Al riguardo viene chiesto se la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all'iscrizione sia del Consiglio dell'Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.

Per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, poiché, nel caso de quo, il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all'atto dell'iscrizione tutti i requisiti richiesti dall'art. 36 nel momento in cui, successivamente all'avvenuta iscrizione ed all'inizio dello svolgimento dell'attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell'iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione , la valutazione della condotta del professionista deve comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l'esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all'albo.

In sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell'iscritto antecedenti alla iscrizione all'albo, il Consiglio di Disciplina territoriale deve considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all'iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione all'albo, sia e soprattutto l'omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa