giovedì, 11 luglio 2024 | 11:27

Società in liquidazione: motivazione della cartella di pagamento

Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cassazione - ordinanza 04 luglio 2024, n. 18330, sez. trib.)

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Società in liquidazione: motivazione della cartella di pagamento

Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cassazione - ordinanza 04 luglio 2024, n. 18330, sez. trib.)


Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l'appello proposto dal contribuente, quale titolare di una società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA, emessa a seguito di controllo automatizzato.

La CGT2 respingeva l'appello evidenziando che la cartella di pagamento concerneva la liquidazione delle imposte contenuta nella stessa dichiarazione del contribuente ed era, dunque, sufficientemente motivata.

Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione resistevano in giudizio con controricorso.

?Con il primo motivo di ricorso il contribuente sottolinea di avere la CGT2 ritenuto che la cartella di pagamento oggetto del giudizio sia sufficientemente motivata.

Per la Suprema Corte il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa».

Nel caso di specie, il motivo è generico, in quanto non indica le ragioni specifiche per le quali la cartella di pagamento sarebbe, a dire del contribuente, insufficientemente motivata in quanto indeterminata e non intellegibile.

Secondariamente, la cartella di pagamento non è stata nemmeno testualmente trascritta nella sua interezza, sicchè il motivo non può dirsi autosufficiente.


Con il secondo motivo di ricorso si contesta di avere la CGT2 reso una sentenza che sarebbe meramente adesiva alla sentenza di primo grado, senza esaminarne criticamente il contenuto alla luce del motivo di appello proposto.

Anche questo motivo è infondato.

È vero che la sentenza di appello si riporta alla motivazione della sentenza di primo grado, tuttavia la CGT2 indica espressamente le ragioni per le quali le considerazioni del giudice di prime cure sono condivisibili, alla luce delle contestazioni mosse dalla contribuente, che dimostra di avere specificamente considerato.

Invero la sentenza di appello: a) evidenzia che l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 conseguente alla semplice liquidazione della dichiarazione resa dal contribuente, che non ha versato i tributi in essa indicati, con conseguente non necessità di una motivazione specifica; b) si riporta alle valutazioni del primo giudice, mostrando di condividerle, quanto alla sufficienza delle indicazioni concernenti il calcolo degli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione.

Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato».

In conclusione, il ricorso è infondato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente procedimento.

di Anna Russo

Fonte normativa