venerdì, 12 luglio 2024 | 10:21

Entrate: nuove codifiche per trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari

Adottate le tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari (AdE - provvedimento 11 luglio 2024 n. 292682)

Newsletter Inquery

Entrate: nuove codifiche per trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari

Adottate le tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari (AdE - provvedimento 11 luglio 2024 n. 292682)

Le codifiche di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.

Nel più ampio contesto della meccanizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare avviata dalla L 27 febbraio 1985 n. 52, con circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, n. 128/T del 2 maggio 1995, sono state fornite le “Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995” e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare - nella forma, rispettivamente, della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione - a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.

A seguito dell’evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all’ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, effettuato con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2015 n. 24/E, l'Agenzia ritiene necessario procedere all’individuazione di ulteriori codici atto in relazione a nuove fattispecie soggette a pubblicità, tra le quali quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DLgs 12 gennaio 2019 n. 14, e dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile, di cui al DLgs 10 ottobre 2022 n. 149.

Il Fisco precisa che le tabelle allegate codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa