venerdì, 12 luglio 2024 | 11:42

Nel rispetto dei termini gli operatori UE possono recuperare l'IVA

La possibilità di recuperare l'eccedenza Iva, generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, decade una volta decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante portale elettronico (AdE - risposta 11 luglio 2024 n. 147)

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Nel rispetto dei termini gli operatori UE possono recuperare l'IVA 

La possibilità di recuperare l'eccedenza Iva, generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, decade una volta decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante portale elettronico (AdE - risposta 11 luglio 2024 n. 147)


L'art. 38-bis2, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 , detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. “portale elettronico” dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° aprile 2010, attuativo della suddetta normativa, ha stabilito le modalità e i termini procedurali per il rimborso e per la realizzazione dei relativi scambi informativi, attribuendo al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi in oggetto.

Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti ivi eseguiti direttamente, senza ricorrere all'identificazione diretta o al rappresentante fiscale, devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all'anno solare, e può essere presentata:

- se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;

- se annuale, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Il termine del 30 settembre dell'anno successivo, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, è un termine perentorio, la cui inosservanza provoca la decadenza del rimborso.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante “portale elettronico”, il comma 1 dell'articolo 38-bis2 annovera:

1) la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;

2) l'acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;

3) l'effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione:

- delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA;

- delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse-charge;

- delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies del decreto IVA.

Con riferimento alla condizione sub 1), con le risposte ad interpello nn. 339 dell'11 settembre 2020 e 359 del 20 maggio 2021 , è stato chiarito che l'identificazione diretta (che, come previsto dall'articolo 35-ter del decreto IVA, prevede l'attribuzione di una partita IVA italiana), al pari della nomina di un rappresentante fiscale (facoltà riconosciuta dall'articolo 17, comma 3, del decreto IVA), non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del “portale elettronico”, purchè le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

- siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);

- non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Ciò in quanto l'utilizzo della partita IVA italiana denota, invece, la scelta di ottenere il rimborso dell'eccedenza del credito IVA, al verificarsi delle condizioni prescritte dall'articolo 30 del decreto IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del medesimo decreto e, dunque:

- se annuale, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA, da presentare entro i termini di cui all'art. 8, DPR 22 luglio 1998 n. 322;

- se trimestrale, mediante la presentazione dell'istanza telematica (modello TR), da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 2, DPR 14 ottobre 1999 n. 542.

Residua, infine, la procedura del cd. "rimborso anomalo", disciplinato dall'articolo 30-ter del decreto IVA , secondo cui il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

Detto articolo prevede una disciplina speciale, applicabile nelle ipotesi di indebito versamento IVA, rispetto a quella prevista dall'articolo 30 e 38-bis, 38-bis2 del decreto IVA per i rimborsi c.d. “ordinari” dell'eccedenza a credito IVA che si genera nell'ambito del processo di liquidazione periodica o annuale, quando l'imposta sugli acquisti eccede quella sulle vendite o, come accade per i non residenti, quando sono effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA in Italia intestati direttamente alla partita IVA estera.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, con le circolari n. 34/E del 6 agosto 2012 e n. 21/E del 25 giugno 2013, nell'ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive, solo se: i) a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto IVA, il contribuente attesti con idonea documentazione l'esistenza del credito, ovvero ii) all'esito del riconoscimento dello stesso in sede di contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla predetta liquidazione (sia in fase di mediazione/ conciliazione che a seguito di pronuncia giudiziale).

Ciò premesso, nel caso di specie, essendo decorsi i termini prescritti (ovvero il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi, previa attribuzione “retroattiva” della partita IVA, a valere dal 2017 (ossia a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultra-tardive, del rimedio del “rimborso anomalo” al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i termini ordinari”.


di Patrizio Petricelli


Fonte Normativa

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