martedì, 16 luglio 2024 | 17:33

ENPAM: prorogata la dichiarazione dei redditi libero-professionali

Slitta dal 31 luglio al 6 settembre 2024 il termine per la dichiarazione dei redditi libero-professionali che deve essere presentata dai medici e dagli odontoiatri (ENPAM - comunicato 09 luglio 2024)

Newsletter Inquery

ENPAM: prorogata la dichiarazione dei redditi libero-professionali

Slitta dal 31 luglio al 6 settembre 2024 il termine per la dichiarazione dei redditi libero-professionali che deve essere presentata dai medici e dagli odontoiatri (ENPAM - comunicato 09 luglio 2024)

L’Enpam ha spostato dal 31 luglio al 6 settembre 2024 il termine per la dichiarazione dei redditi libero-professionali (modello D) ai fini previdenziali.

La decisione della Cassa dei medici e degli odontoiatri arriva dopo che il Governo ha disposto lo slittamento dei termini per il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 delle imposte sui redditi per i soggetti Isa e forfettari. Le imposte potranno infatti essere versate, con interessi minimi, fino al 31 agosto 2024.

Tenuto conto che i dati per le dichiarazioni previdenziali si desumono da quelle fatte ai fini fiscali, l’Enpam ha spostato la propria scadenza per permettere ai propri iscritti e ai loro consulenti di usufruire appieno delle dilazioni statali.

Resta invece invariato il termine per il pagamento dei contributi di Quota B, fissato al 31 ottobre 2024 per chi paga in unica soluzione. I medici e i dentisti che sceglieranno l’addebito diretto su conto corrente, o che l’hanno scelto in passato, potranno invece diluire il pagamento in due, cinque o nove rate, sempre a partire dal 31 ottobre 2024.

Modello D

I redditi da libera professione prodotti nel 2023 vanno dichiarati attraverso il Modello D direttamente dall’area riservata del sito Internet dell’Enpam.

La prima parte del reddito libero-professionale è coperto dalla Quota A, che è il contributo di base che medici e dentisti versano all’Enpam. Sulla parte eccedente vanno versati i contributi di Quota B.

Il mancato invio del Modello D entro la scadenza comporta il pagamento di una sanzione di 120 euro.

Nel dubbio è sempre meglio presentare la dichiarazione nei termini, perchè nel caso di errori è possibile compilare nuovamente il modello D e inviarlo entro il 31 dicembre 2024, evitando la sanzione. I pensionati che non pagano più la Quota A devono fare sempre la dichiarazione se continuano ad avere redditi libero-professionali, indipendentemente dall’importo.

Il Modello D si trova alla voce "Dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2023" nell’area riservata del sito Enpam. L’unico dato da inserire è la somma dei redditi da attività libero-professionale conseguiti nell’anno precedente (al netto delle spese sostenute per produrlo).

Nel modello D vanno dichiarati i redditi prodotti con l’attività libero-professionale, al netto delle sole spese deducibili secondo le norme fiscali in vigore e presenti nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito (modello Redditi, modello 730 o modello CU). I redditi da dichiarare sono i compensi, gli utili, gli emolumenti, che derivano dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di altre attività attribuite in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali.

Il reddito professionale va dichiarato per intero e non deve essere sottratto il reddito già assoggettato alla Quota A (sono gli uffici dell’Enpam a detrarlo quando calcolano il contributo da versare).

Inoltre bisogna dichiarare il reddito lordo, tolte le sole spese sostenute per produrlo. Mentre non si devono togliere i contributi previdenziali e assistenziali già pagati.

Non vanno dichiarati: 
- i redditi già assoggettati a contribuzione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio i compensi percepiti dalle Asl per attività in convenzione/accreditamento con il Ssn);
- sussidi per malattia;
- indennità di maternità;
- eventuali altri sussidi assistenziali (come il sussidio Enpam per calamità naturali);
- eventuali adeguamenti agli studi di settore.
Il reddito professionale va dichiarato per intero e non deve essere sottratto il reddito già assoggettato alla Quota A (sono gli uffici dell’Enpam a detrarlo quando calcolano il contributo da versare).
Inoltre bisogna dichiarare il reddito lordo, tolte le sole spese sostenute per produrlo. Mentre non si devono togliere i contributi previdenziali e assistenziali già pagati.

di Ciro Banco

Fonte Normativa