Primi 60 euro di aumento medio da luglio 2024 per il personale imbarcato su unità da rimarchio
Decorre da luglio la prima tranche di aumento retributivo prevista per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi
Primi 60 euro di aumento medio da luglio 2024 per il personale imbarcato su unità da rimarchio
Decorre da luglio la prima tranche di aumento retributivo prevista per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi
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L’ipotesi di accordo dell’industria armatoriale, la cui validità è suborbonata alla consultazione e validazione dei lavoratori con conseguente scioglimento della riserva entro il 25 luglio 2024, è stata sottoscritta anche da Federimorchiatori, e prevede, per il suddetto personale, un incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale frazionato in tre franche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026.
A integrazione dell’aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) per 14 mensilità, suddiviso in tre franche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate, dandosi atto che l’ammontare complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Aumento 1 Luglio 2024 | Minimo contrattuale 1 Luglio 2024 | Elemento Aggiuntivo della retribuzione 1 Luglio 2024 | 1° scatto (ex 5%) 1 Luglio 2024 | |
Comandante rimorchiatori | 72,47 | 2.240,36 | 33,61 | 84,57 |
Direttore di macchina rimorchiatori | 72,47 | 2.240,36 | 33,61 | 84,57 |
1° Ufficiale rimorchiatori | 61,82 | 1.911,24 | 28,67 | 68,60 |
2° Ufficiale rimorchiatori | 59,39 | 1.835,95 | 27,54 | 64,96 |
Sottufficiale rimorchiatori | 55,99 | 1.730,77 | 25,97 | 59,76 |
Comune rimorchiatori | 53,22 | 1.645,36 | 24,68 | 55,78 |
Giovanotto rimorchiatori | 44,46 | 1.374,47 | 20,62 | 42,71 |
Mozzo rimorchiatori | 42,68 | 1.319,53 | 19,80 | 40,06 |
Aumento 1 Luglio 2025 | Minimo contrattuale 1 Luglio 2025 | Aumento E.A.R. 1 Luglio 2025 | E.A.R. 1 Luglio 2025 | 1° scatto (ex 5%) 1 Luglio 2025 | |
Comandante rimorchiatori | 54,35 | 2.294,71 | 25,21 | 58,82 | 87,29 |
Direttore di macchina rimorchiatori | 54,35 | 2.294,71 | 25,21 | 58,82 | 87,29 |
1° Ufficiale rimorchiatori | 46,37 | 1.957,61 | 21,50 | 50,18 | 70,92 |
2° Ufficiale rimorchiatori | 44,54 | 1.880,49 | 20,66 | 48,20 | 67,19 |
Sottufficiale rimorchiatori | 41,99 | 1.772,76 | 19,47 | 45,44 | 61,86 |
Comune rimorchiatori | 39,92 | 1.685,28 | 18,51 | 43,20 | 57,78 |
Giovanotto rimorchiatori | 33,35 | 1.407,82 | 15,47 | 36,09 | 44,38 |
Mozzo rimorchiatori | 32,01 | 1.351,54 | 14,85 | 34,64 | 41,66 |
Aumento 1 Luglio 2026 | Minimo contrattuale 1 Luglio 2026 | Aumento E.A.R. 1 Luglio 2026 | E.A.R. 1 Luglio 2026 | 1° scatto (ex 5%) 1 Luglio 2026 | |
Comandante rimorchiatori | 54,35 | 2.349,06 | 25,21 | 58,82 | 84,03 |
Direttore di macchina rimorchiatori | 54,35 | 2.349,06 | 25,21 | 58,82 | 84,03 |
1° Ufficiale rimorchiatori | 46,37 | 2.003,97 | 21,50 | 50,18 | 71,68 |
2° Ufficiale rimorchiatori | 44,54 | 1.925,03 | 20,66 | 48,20 | 68,86 |
Sottufficiale rimorchiatori | 41,99 | 1.814,75 | 19,47 | 45,44 | 64,91 |
Comune rimorchiatori | 39,92 | 1.725,20 | 18,51 | 43,20 | 61,71 |
Giovanotto rimorchiatori | 33,35 | 1.441.16 | 15,47 | 36,09 | 51,55 |
Mozzo rimorchiatori | 32,01 | 1.383,55 | 14,85 | 34,64 | 49,49 |
Le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all’1%.
Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti predisporranno un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il CCNL (a esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.
A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.
Le parti concordano che la percentuale dell’elemento perequativo già previsto - o del quale si è concordata l’introduzione in occasione del presente accordo di rinnovo - nelle singole Sezioni contrattuali, a decorrere dal mese di luglio 2024, passa dal 2% al 3%.
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del accordo.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l’importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Con riferimento ai marittimi iscritti al T.P., l’importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i marittimi iscritti al T.P., del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024) pari a 200,00 euro, la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i marittimi iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025).pari a 180,00 euro.
Qualora il marittimo, avente diritto all’importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall’elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest’ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale