giovedì, 18 luglio 2024 | 13:39

Proroga Decontribuzione Sud: istruzioni per l'uso

A seguito dell'autorizzazione della Commissione UE, l'Inps conferma la proroga della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, limitatamente ai contratti di lavoro subordinato agevolati stipulati entro il 30 giugno 2024, e fornisce le istruzioni per la fruizione del beneficio (INPS - circolare 17 luglio 2024 n. 82)

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Proroga Decontribuzione Sud: istruzioni per l'uso

A seguito dell'autorizzazione della Commissione UE, l'Inps conferma la proroga della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, limitatamente ai contratti di lavoro subordinato agevolati stipulati entro il 30 giugno 2024, e fornisce le istruzioni per la fruizione del beneficio (INPS - circolare 17 luglio 2024 n. 82)

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La misura della Decontribuzione Sud riconosce ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dagli stessi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL (art. 1, co. 161, L 30 dicembre 2020 n. 178 - Legge di Bilancio 2021).

L'applicazione dell'esonero contributivo è stata estesa fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue (art. 27, co. 1, DL 14 agosto 2020 n. 104 conv. in L 13 ottobre 2020 n. 126):

- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;

- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La misura è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, sulla base delle disposizioni del cd. Temporary Crisis Framework.

L'applicabilità del beneficio è stata prorogata, prima fino al 30 giugno 2024 sulla base della decisione della Commissione UE C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ed ora fino al mese di competenza di dicembre 2024 sulla base della decisione della Commissione UE C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024.

La proroga della decontribuzione fino al 31 dicembre 2024, tuttavia, è applicabile esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cd. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Sono espressamente esclusi dalla Decontribuzione Sud:

- i datori di lavoro del settore agricolo, del settore finanziario e domestici;

- gli enti pubblici economici;

- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

- le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114, DLgs 18 agosto 2000 n. 267;

- i consorzi di bonifica;

- i consorzi industriali;

- gli enti morali;

- gli enti ecclesiastici.

Il beneficio contributivo si applica tramite l'esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens.

Compilazione flussi Uniemens

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell'agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all'interno dell'elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "DESU", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024. La sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

Compilazione flussi Uniemens sezione ListaPosPA

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica, per usufruire dell’esonero relativamente ai periodi da luglio 2024 a dicembre 2024, devono esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, a partire dal mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "36", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Nelle denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non riescano ad adeguare i propri sistemi informativi, sarà inoltre possibile esporre la mensilità pregressa di luglio 2024.

L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

di Ciro Banco

Fonte Normativa