venerdì, 19 luglio 2024 | 13:38

CPB: approvata la metodologia per i forfetari

Il MEF approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario (MEF - Decreto 15 luglio 2024)

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CPB: approvata la metodologia per i forfetari

Il MEF approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario (MEF - Decreto 15 luglio 2024)

Il Mef, con il decreto in oggetto, ha approvato, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica contenuta nel decreto, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.

Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica.

Ai fini della proposta di concordato, è individuato il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 28 del decreto legislativo.

Il reddito, individuato con la metodologia approvata con il presente decreto, rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d'imposta 2024.

L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

Gli eventi straordinari sono quelli riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

I redditi di cui sopra, individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti nelle misure e alle condizioni indicate all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 che disciplina l'adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all'art. 10 del regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9 del regolamento, né i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.

I dati utilizzati per l'elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell'ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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