venerdì, 19 luglio 2024 | 12:41

Il figlio disabile non ha diritto alla pensione di reversibilità se non è dimostrata la vivenza a carico

Niente pensione di reversibilità al figlio disabile se non viene dimostrato in modo rigoroso il requisito della vivenza a carico della madre deceduta (Cassazione - ordinanza 16 luglio 2024 n. 19485, sez. lav.)

Newsletter Inquery

Il figlio disabile non ha diritto alla pensione di reversibilità se non è dimostrata la vivenza a carico

Niente pensione di reversibilità al figlio disabile se non viene dimostrato in modo rigoroso il requisito della vivenza a carico della madre deceduta (Cassazione - ordinanza 16 luglio 2024 n. 19485, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Torino ribaltava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da un richiedente nei confronti dell'Inps, al fine di ottenere il pagamento in suo favore della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre a far tempo dalla data del decesso.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non sufficientemente provato il requisito della vivenza a carico, alla luce del trattamento pensionistico di assistenza che il soggetto già percepiva (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza) che aveva indotto ad escludere che lo stesso dipendesse economicamente dalla madre.
La Corte d'appello, di contro, riteneva sussistente sia il requisito della "vivenza a carico" della madre, anche per l'assenza di reddito imponibile, che il requisito sanitario.
Avverso tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha ritenuto non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, evidenziando che, nel caso sottoposto ad esame, il dato valorizzato dai giudici di merito del reddito imponibile del ricorrente, pari a zero, fosse inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso soggetto, dell'importo di € 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza; la Corte d'appello, invero, avrebbe dovuto chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente e perché l'intervento di sostegno economico della madre doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che lo stesso già percepiva.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa