venerdì, 19 luglio 2024 | 14:57

Semplificazione dei controlli delle attività economiche: in GU il decreto di attuazione

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, co. 1, L 05 agosto 2022 n. 118, il DLgs 12 luglio 2024 n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, reca la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in vigore dal 02 agosto 2024

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Semplificazione dei controlli delle attività economiche: in GU il decreto di attuazione

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 27, co. 1, L 05 agosto 2022 n. 118, il DLgs 12 luglio 2024 n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, reca la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in vigore dal 02 agosto 2024


Nell’ambito della semplificazione degli adempimenti amministrativi, al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati (operatori che svolgono l’attività economica soggetta a controllo) sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli.

Entro 150 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.

Le amministrazioni effettuano, altresì, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

 

A riguardo, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione “Controlli sulle attività economiche” della sezione “Amministrazione trasparente” l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo lo schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

 

Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa, di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), L 29 dicembre 1993 n. 580.

 

Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.


Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

 

Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa