lunedì, 22 luglio 2024 | 12:29

In GU le modifiche alla disciplina degli ETS

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, la L 04 luglio 2024, n. 104 recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Di seguito, le novità introdotte per gli ETS e l'imposta sulle successioni e donazioni

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In GU le modifiche alla disciplina degli ETS

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, la L 04 luglio 2024, n. 104 recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Di seguito, le novità introdotte per gli ETS e l'imposta sulle successioni e donazioni

Modifiche al codice del Terzo settore (art. 4)

- Per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che sono anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (lett. a)).

- Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito
dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), deve essere efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, i controlli ed i poteri (artt. 25, 26 e 28 cc) devono essere esercitati dagli uffici del Registro delle imprese (lett. b)).

- Si modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, tra l’altro, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità,
e introducono, per i casi di rispetto di un nuovo limite più basso, la possibilità del rendiconto per cassa in forma aggregata. Si introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile. Viene modificato l’art. 87, co. 3, del codice del Terzo settore, concernente la possibilità, relativamente all’attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili; la novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera c) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata (lett. c) e m)).

- Si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identita` dell’associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto preveda l’espressione del voto per corrispondenza (lett. d).

- Si recano modifiche alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore (lett. e) e f)).

- Si eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati (lett. g)).

- Si prevede che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (lett. h)).

- Si modificano gli artt. 47 e 48 del codice del Terzo settore; le novelle concernono la domanda di iscrizione
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, presso il suddetto Registro, dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, ivi compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto
deposito di atti presso il medesimo Registro (lett. i) e l)).

- Si prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate (lett. n)).

- Si ampliano le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore, fattispecie in cui la perdita della qualifica di ONLUS deriva dalla futura decorrenza dell’abrogazione della medesima disciplina sulle ONLUS (lett. o)).

Esonero dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni (art. 7)

Si esclude dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale.

di Anna Russo

Fonte normativa

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