lunedì, 22 luglio 2024 | 15:31

L’inutilizzo dell’immobile non esonera il pagamento IMU

Per gli immobili iscritti in catasto, inclusi quelli di natura strumentale che non sono utilizzati per mancanza di attività produttiva per cessazione o liquidazione dell’attività di impresa, deve essere pagata l’Imu (Cassazione - ordinanza 16 luglio 2024 n. 19507, sez. trib.)

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L’inutilizzo dell’immobile non esonera il pagamento IMU

Per gli immobili iscritti in catasto, inclusi quelli di natura strumentale che non sono utilizzati per mancanza di attività produttiva per cessazione o liquidazione dell’attività di impresa, deve essere pagata l’Imu (Cassazione - ordinanza 16 luglio 2024 n. 19507, sez. trib.)


 

I presupposti dell’IMU sono l'iscrizione in catasto ed il possesso dell'immobile e pertanto, ai fini dell’imposta, si deve escludere qualsiasi rilevanza dell'effettiva abitabilità dell'immobile o al suo effettivo uso produttivo, quale bene strumentale dell'impresa. Tali presupposti individuati dal possesso dell'immobile iscritto in catasto rilevano a prescindere dall'effettivo uso (di abitazione o di produzione industriale).

Deve poi evidenziarsi che alla cessazione dell'attività produttiva dell'azienda (nel caso per messa in liquidazione dell'azienda) non compete neanche il beneficio (del differimento del pagamento) previsto dall'art. 10, co. 6, DLgs n. 504/1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa trattandosi di deroga al regime ordinario di stretta interpretazione.

 

La ratio della disposizione citata fa agevolmente comprendere l'impossibilità di una sospensione dell'obbligo tributario del pagamento dell'IMU nelle ipotesi di cessazione dell'attività di impresa e di mancato utilizzo del bene immobile strumentale in quanto le ipotesi di sospensione dell’obbligo tributario sono tassative e devono essere previste espressamente dalla legge, non potendosi applicare estensivamente.

In tal caso non risulta applicabile l’art. 1256 c.c. in quanto, nel caso di specie, l’obbligazione del pagamento dell'IMU non è, infatti, diventata impossibile, in quanto non è neanche prospettata la situazione contabile dell'impresa in liquidazione. Il debito fiscale diventa un debito (tra gli altri) con le sue caratteristiche, ma non diventa certamente impossibile da adempiere, nelle ipotesi di cessazione della produzione industriale.




Inoltre, il caso dell'occupazione dell'immobile, ove è prevista l’esenzione IMU, è diverso da quello della cessazione volontaria dell'attività di impresa, che consente comunque un uso potenziale diverso degli immobili.

Infatti, l'immobile cessato dall'impiego industriale produttivo ben potrebbe essere riutilizzato ad altri scopi (conseguentemente residua la sua potenzialità di produzione di reddito).

 

di Patrizio Petricelli

 

Fonte Normativa

 

Approfondimento

 

Rassegna Stampa