martedì, 23 luglio 2024 | 12:51

La violazione dell'obbligo di tracciabilità comporta la decadenza delle agevolazioni a favore delle SSD

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali spettante alle società sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dalla società stessa (Cassazione - ordinanza 17 luglio 2024 n. 19720, sez. trib.)

Newsletter Inquery

La violazione dell'obbligo di tracciabilità comporta la decadenza delle agevolazioni a favore delle SSD

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali spettante alle società sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dalla società stessa (Cassazione - ordinanza 17 luglio 2024 n. 19720, sez. trib.)

Nel caso di specie, la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società sportiva dilettantistica avverso l'avviso di accertamento, per IRAP e IVA, emesso a seguito del disconoscimento del regime agevolativo di cui alla L n. 398/1991.

Dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:

- i pagamenti di contanti, effettuati dalla contribuente in favore di calciatori, allenatori, accompagnatori, magazzinieri e per spese di viaggio sostenute dalla squadra di calcio non violavano la disposizione di cui all'art. 25, co. 5, L n. 133 del 1999, in quanto risultavano rilasciate regolari quietanze o fatture, nelle quali erano indicate le generalità complete dei percipienti e ciò consentiva all'Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli previsti dalla legge;

- trattandosi in ogni caso di violazione puramente formale, la stessa non poteva comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, avendo la società contribuente dimostrato, con adeguata documentazione, che i pagamenti in contanti erano stati effettuati per attività istituzionali.

L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 1, L n. 398 del 1991 e 25, L n. 133 del 1999, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente che i pagamenti eseguiti e ricevuti dalla società in contanti, di importo inferiore a superiore ad €1.000, non avessero determinato la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L n. 398 del 1991, essendo irrilevante il rilascio di quietanze, che non rientrava tra le modalità ammesse dalla legge. Il motivo è fondato.

Nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che «I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a €1.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, co. 3, L 23 agosto 1988 n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L 16 dicembre 1991 n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, DLgs 18 dicembre 1997 n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi» (art. 25, co. 5, L n. 133 del 1999; modificato dall'art. 1, co. 133, L 28 dicembre 2015 n. 208).

Dalla chiara formulazione della norma si evince come il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall'associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all'importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità (Cass. n. 3904 del 9/02/2023).

Tuttavia trattandosi di disciplina derogatrice degli ordinari principi contributivi del soggetto passivo d'imposta, alla stessa va applicato il criterio di stretta interpretazione, sicchè, a fronte del dato letterale, esente da dubbi interpretativi, i pagamenti superiori alla soglia indicata dalla norma devono essere effettuati con le modalità dalla stessa previste, tra le quali non rientra certamente il pagamento in contanti, seppure accompagnato dal rilascio di ricevute o quietanze;

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

Approfondimento