martedì, 23 luglio 2024 | 15:08

Congedo parentale: l'Inps aggiorna le faq

La legge di bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). Di seguito, alcune faq dell'Inps in materia.

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Congedo parentale: l'Inps aggiorna le faq

La legge di bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). Di seguito, alcune faq dell'Inps in materia.

L'aumento dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

L' aumento dell'indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31 dicembre 2023.

Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore mese indennizzabile all'80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso (es.: dal 1° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano uno o più mesi interi.

Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese.

Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.


di Francesca Esposito