CCNL Cooperative e Consorzi agricoli: 170 euro di aumento per i lavoratori
Firmato il 19 luglio 2024, l’accordo di rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli, per il quadriennio 2024-2027
CCNL Cooperative e Consorzi agricoli: 170 euro di aumento per i lavoratori
Firmato il 19 luglio 2024, l’accordo di rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli, per il quadriennio 2024-2027
L’accordo di rinnovo, sottoscritto tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, ha previsto un incremento salariale di € 170,00 a regime al quinto livello, erogato in quattro tranches: € 95,00 dal 1° aprile 2024, € 25,00 dal 1° maggio 2025, € 25,00 dal 1° maggio 2026 ed € 25,00 dal 1° febbraio 2027.
Livello | Aumenti 1/4/2024 | Minimi 1/4/2024 | Aumenti 1/5/2025 | Minimi 1/5/2025 | Aumenti 1/5/2026 | Minimi 1/5/2026 | Aumenti 1/2/2027 | Minimi 1/2/2027 |
1 | 129,84 | 2.200,92 | 34,16 | 2.235,08 | 34,16 | 2.269,24 | 34,16 | 2.303,40 |
2 | 116,73 | 1.978,64 | 30,71 | 2.009,35 | 30,71 | 2.040,06 | 30,71 | 2.070,77 |
3 | 107,44 | 1.821,25 | 28,27 | 1.849,52 | 28,27 | 1.877,79 | 28,27 | 1.906,06 |
4 | 99,90 | 1.693,44 | 26,29 | 1.719,73 | 26,29 | 1.746,02 | 26,29 | 1.772,31 |
5 | 95,00 | 1.610,38 | 25,00 | 1.635,38 | 25,00 | 1.660,38 | 25,00 | 1.685,38 |
6 | 92,24 | 1.563,74 | 24,27 | 1.588,01 | 24,27 | 1.612,28 | 24,27 | 1.636,55 |
7 | 85,58 | 1.450,84 | 22,52 | 1.473,36 | 22,52 | 1.495,88 | 22,52 | 1.518,40 |
Area np | 72,19 | 1.223,82 | 19,00 | 1.242,82 | 19,00 | 1.261,82 | 19,00 | 1.280,82 |
Gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Dette somme sono da intendersi comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per tredicesima, quattordicesima e TFR.
A decorrere dal 1° agosto 2024, l’importo minimo dell’indennità di funzione è elevato a € 230,00 mensili per i Quadri di 1° livello e ad € 160,00 mensili per i Quadri di 2° livello. Con stessa decorrenza, per i lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, l’importo della relativa indennità è elevato a € 35,00.
Per la durata del CCNL 2024-2027 ed in via sperimentale, agli operai agricoli che effettuano turni per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno, è riconosciuta una indennità di € 1,00 per ogni turno prestato. Tale indennità sarà corrisposta in un’unica soluzione con la busta paga relativa al mese di gennaio.
Per gli stessi operai agricoli, dal 1° agosto 2024, la percentuale di maggiorazione di lavoro festivo passa dal 35% al 40%.
In materia di assistenza sanitaria integrativa, a partire dal 1° gennaio 2025, la contribuzione da versare al Filcoop viene incrementata di € 48,00 annue per le aziende. Conseguentemente, la contribuzione annua complessiva risulterà pari a € 100,00, di cui € 74,00 a carico dell’azienda ed € 26,00 a carico del lavoratore.
Dalla stessa data saranno iscritti al Fondo sanitario anche i lavoratori a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato un totale di almeno 360 giornate. Per questi ultimi la contribuzione aumenta di € 34,00 annue a carico delle aziende, per un totale di € 70,00 euro di cui € 52,00 a carico dell’azienda e € 18,00 a carico del lavoratore.
La nuova intesa promuove la stabilità occupazionale, prevedendo organici aziendali di lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro di almeno 120 giornate lavorative. Inoltre, potranno essere definiti meccanismi per garantire il recupero di eventuali assenze per i permessi previsti dalla Legge 104/1992.
In tema di conciliazione tra vita e lavoro, vengono introdotte 8 ore di permesso retribuito all’anno, anche frazionabili, per l’inserimento all’asilo nido del figlio con età non superiore a 3 anni. Dal 1° gennaio 2025, un numero pari di ore verrà concesso per l’assistenza dei familiari nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio sanitarie o day hospital.
Infine, vengono estese le casistiche di anticipazione del TFR, includendo le spese in caso di eventi calamitosi.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale