martedì, 23 luglio 2024 | 17:17

CCNL Cooperative e Consorzi agricoli: 170 euro di aumento per i lavoratori

Firmato il 19 luglio 2024, l’accordo di rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli, per il quadriennio 2024-2027

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CCNL Cooperative e Consorzi agricoli: 170 euro di aumento per i lavoratori

Firmato il 19 luglio 2024, l’accordo di rinnovo del CCNL applicato ai dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli, per il quadriennio 2024-2027


L’accordo di rinnovo, sottoscritto tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, ha previsto un incremento salariale di € 170,00 a regime al quinto livello, erogato in quattro tranches: € 95,00 dal 1° aprile 2024, € 25,00 dal 1° maggio 2025, € 25,00 dal 1° maggio 2026 ed € 25,00 dal 1° febbraio 2027.

Vedi tabella

Livello

Aumenti 1/4/2024

Minimi 1/4/2024

Aumenti 1/5/2025

Minimi 1/5/2025

Aumenti 1/5/2026

Minimi 1/5/2026

Aumenti 1/2/2027

Minimi 1/2/2027

1

129,84

2.200,92

34,16

2.235,08

34,16

2.269,24

34,16

2.303,40

2

116,73

1.978,64

30,71

2.009,35

30,71

2.040,06

30,71

2.070,77

3

107,44

1.821,25

28,27

1.849,52

28,27

1.877,79

28,27

1.906,06

4

99,90

1.693,44

26,29

1.719,73

26,29

1.746,02

26,29

1.772,31

5

95,00

1.610,38

25,00

1.635,38

25,00

1.660,38

25,00

1.685,38

6

92,24

1.563,74

24,27

1.588,01

24,27

1.612,28

24,27

1.636,55

7

85,58

1.450,84

22,52

1.473,36

22,52

1.495,88

22,52

1.518,40

Area np

72,19

1.223,82

19,00

1.242,82

19,00

1.261,82

19,00

1.280,82

Gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Dette somme sono da intendersi comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per tredicesima, quattordicesima e TFR.

A decorrere dal 1° agosto 2024, l’importo minimo dell’indennità di funzione è elevato a € 230,00 mensili per i Quadri di 1° livello e ad € 160,00 mensili per i Quadri di 2° livello. Con stessa decorrenza, per i lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, l’importo della relativa indennità è elevato a € 35,00.

Per la durata del CCNL 2024-2027 ed in via sperimentale, agli operai agricoli che effettuano turni per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno, è riconosciuta una indennità di € 1,00 per ogni turno prestato. Tale indennità sarà corrisposta in un’unica soluzione con la busta paga relativa al mese di gennaio.

Per gli stessi operai agricoli, dal 1° agosto 2024, la percentuale di maggiorazione di lavoro festivo passa dal 35% al 40%.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, a partire dal 1° gennaio 2025, la contribuzione da versare al Filcoop viene incrementata di € 48,00 annue per le aziende. Conseguentemente, la contribuzione annua complessiva risulterà pari a € 100,00, di cui € 74,00 a carico dell’azienda ed € 26,00 a carico del lavoratore.

Dalla stessa data saranno iscritti al Fondo sanitario anche i lavoratori a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato un totale di almeno 360 giornate. Per questi ultimi la contribuzione aumenta di € 34,00 annue a carico delle aziende, per un totale di € 70,00 euro di cui € 52,00 a carico dell’azienda e € 18,00 a carico del lavoratore.

La nuova intesa promuove la stabilità occupazionale, prevedendo organici aziendali di lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro di almeno 120 giornate lavorative. Inoltre, potranno essere definiti meccanismi per garantire il recupero di eventuali assenze per i permessi previsti dalla Legge 104/1992.

In tema di conciliazione tra vita e lavoro, vengono introdotte 8 ore di permesso retribuito all’anno, anche frazionabili, per l’inserimento all’asilo nido del figlio con età non superiore a 3 anni. Dal 1° gennaio 2025, un numero pari di ore verrà concesso per l’assistenza dei familiari nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio sanitarie o day hospital.

Infine, vengono estese le casistiche di anticipazione del TFR, includendo le spese in caso di eventi calamitosi.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale