mercoledì, 24 luglio 2024 | 11:45

Regime speciale impatriati: precisazioni sull'assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione

Le somme a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo eccedenti la soglia superiore a un milione di euro sono soggette al regime della tassazione ordinaria (AdE - risoluzione 23 luglio 2024 n. 40)

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Regime speciale impatriati: precisazioni sull'assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione

Le somme a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo eccedenti la soglia superiore a un milione di euro sono soggette al regime della tassazione ordinaria (AdE - risoluzione 23 luglio 2024 n. 40)

Nella fattispecie in esame oggetto di interpello, l’Istante rappresenta di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti in base al quale è tenuta a corrispondere agli stessi, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, somme a titolo di "incentivo all'esodo" e di generale transazione "importo transattivi".

Le somme corrisposte di cui sopra sono assoggettate a tassazione separata, fermo il concorso dei predetti redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole per il contribuente. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità erogate, in denaro o in natura, in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente che eccedono l'importo di euro 1.000.000,00 (art. 24, co. 31, DL 6 dicembre 2011 n. 201).

L'Istante rappresenta che i dipendenti, al momento della corresponsione delle predette somme, beneficiano del "regime speciale per lavoratori impatriati" di cui all'art. 16, DLgs 14 settembre 2015 n. 147 e, pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:

- applicarsi alle indennità sopra citate, qualora le stesse concorrano, fino ad un importo non eccedente euro 1.000.000,00, alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata di cui agli artt. 17 e 19 del Tuir. In caso di risposta affermativa, inoltre, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione separata. In particolare, l'Istante chiede conferma che il regime fiscale di cui al citato art. 16, DLgs n. 147 del 2015 sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente;

- essere riconosciuto per il tramite del sostituto di imposta, in via ordinaria, sugli importi eccedenti euro 1.000.000,00.

A tal riguardo, l'imposta si applica separatamente sulle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (art. 17, co. 1, lett. a, del Tuir), tra queste rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo (circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.2).

In sostanza, per tali redditi la tassazione avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d'imposta e, successivamente, l'imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate, applicando l'aliquota media del quinquennio precedente o «facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del "regime speciale per i lavoratori impatriati", con la circolare 23 maggio 2017 n. 17/E è stato chiarito che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'art. 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall'art. 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'art. 54 se derivanti dall'esercizio di arti e professioni».

Detta disposizione deve, tuttavia, intendersi riferita ai redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, il legislatore, in ragione delle loro peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione.

In applicazione di tale principio, pertanto, sono esclusi dal regime speciale in commento i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente, tra cui le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

In tale contesto, si ritiene che qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

Nel caso di specie, il Fisco chiarisce che, le somme spettanti ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l'Istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata fino all'importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino all'importo di euro 1.000.000,00, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

In base ai chiarimenti sopra illustrati, in attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, DPR n. 602 del 1973.

Riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, si fa presente che, come chiarito nella citata circolare 3/E del 2012, l'Istante ai sensi dell'art. 24, co. 31, DL n. 201 del 2011, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

L'assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente un milione di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, il regime speciale in commento. Pertanto, sull'importo eccedente euro 1.000.000,00, l'Istante potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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