mercoledì, 24 luglio 2024 | 13:03

Lavoratori autonomi: istruzioni di accesso all'ISCRO

Dal 1° gennaio 2024 l'ISCRO è diventata una misura stabile di sostegno economico per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L'Istituto fornisce le istruzioni operative per l'accesso e la fruizione dell'indennità. (INPS - circolare 23 luglio 2024 n. 84).

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Lavoratori autonomi: istruzioni di accesso all'ISCRO

Dal 1° gennaio 2024 l'ISCRO è diventata una misura stabile di sostegno economico per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L'Istituto fornisce le istruzioni operative per l'accesso e la fruizione dell'indennità. (INPS - circolare 23 luglio 2024 n. 84).

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (di seguito ISCRO) è una misura di sostegno economico in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, introdotta in via sperimentale dal 2021-2023, resa strutturale e permanente dal 1° gennaio 2024 (art. 1, co. da 142 a 155, L 30 dicembre 2023 n. 213).

L'indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Si ricorda, che l'iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati; pertanto, è necessario, per la fruizione dell'indennità, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione - con le consuete modalità - alla predetta Gestione.

Calcolo, misura, durata e decorrenza della prestazione

L'indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Esempio

a) Anno di presentazione della domanda: 2024

b) Redditi del biennio precedente all'anno antecedente la domanda:

- Anno 2021.....Euro 6.000

- Anno 2022....Euro 5.000

Media del biennio (Euro 11.000/2)

Euro 5.500

Base di calcolo della prestazione (base semestrale Euro 5.500/2)

Euro 2.750,00

Importo della prestazione (Euro 2.750 x 25/100)

Euro 687,50

L'importo mensile della prestazione ISCRO non può essere inferiore a 250 euro e non può superare l'importo mensile di 800 euro. Pertanto, qualora la misura della prestazione risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l'indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

I suddetti importi minimo e massimo della prestazione sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione ISCRO è erogata per 6 mensilità, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

Presentazione della domanda

L'indennità ISCRO è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica:

- direttamente, accedendo ai canali telematici dell'Istituto mediante SPID, CIE e CNS;

- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi;

- tramite il servizio Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Il servizio di presentazione della domanda sarà disponibile dal 15 giugno di ogni anno, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)".

Per l'anno 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024. La disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.

Successivamente alla presentazione della domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.


In sede di presentazione della domanda per l'accesso all'indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l'Istituto alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonchè del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa.

Decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell'indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

1) titolarità di trattamento pensionistico diretto;

2) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;

3) titolarità dell'Assegno di inclusione;

4) cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità.

Nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non potrà, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità ISCRO posta in decadenza.

Regime delle incompatibilità

L'indennità ISCRO è incompatibile:

- con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996;

- con l'APE sociale;

- con l'Assegno di inclusione;

- con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

L'indennità è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l'accesso all'indennità in argomento.

Misure di politiche attive

L'erogazione dell'ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.

I criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento sono adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità ISCRO.

Ricorsi

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ISCRO è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

- online (tramite le credenziali di accesso SPID, CIE o CNS), utilizzando il servizio "Ricorsi amministrativi" disponibile sul sito www.inps.it nella sezione "Imprese e Liberi Professionisti";

- tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Regime fiscale

Sotto il profilo fiscale l'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito. L'INPS, pertanto, applica sull'ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.

Per i richiedenti che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario la ritenuta non deve essere applicata.

di Ciro Banco

Fonte Normativa