mercoledì, 24 luglio 2024 | 15:01

Edilizia Industria Piacenza: le principali novità del nuovo CIPL

Sottoscritto, il 25 giugno 2024, tra l'ANCE Piacenza e le OO.SS. territoriali, il Contratto Provinciale di Lavoro per le imprese edili ed affini della provincia di Piacenza, integrativo del CCNL 3 marzo 2022

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Edilizia Industria Piacenza: le principali novità del nuovo CIPL

Sottoscritto, il 25 giugno 2024, tra l'ANCE Piacenza e le OO.SS. territoriali, il Contratto Provinciale di Lavoro per le imprese edili ed affini della provincia di Piacenza, integrativo del CCNL 3 marzo 2022


Il nuovo CIPL , sottoscritto in data 25 giugno 2024, che trova applicazione a tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL del 3 marzo 2022, decorre dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Di seguito riportate le principali novità normative ed economiche:

Mensa

Le imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto, potranno avvalersi di aziende specializzate nel riconfezionamento dei pasti o anche di strutture sociali esistenti, al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell'ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.

Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovino nell'impossibilità di realizzare il servizio mensa, i lavoratori potranno consumare il pasto utilizzando le seguenti ipotesi:

1. il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato è pari al 70% del costo del pasto stesso con un limite massimo di euro 10,00 per pasto effettivamente consumato.

2. il concorso a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato è pari a euro 5,29 (cinque/29) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, nel caso in cui l'importo esentasse del pasto venga elevato dal Ministero competente, le Parti, convengono nel riunirsi al fine di valutare eventuali aggiornamenti del valore di cui al presente punto 2). Qualora il lavoratore non opti per questa soluzione può decider eper la soluzione descritta al successivo punto 3).

3. Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere, (per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere un minimo di quattro ore), agli operai, l'indennità sostitutiva di mensa che viene fissata in 6,50 euro. Alternativamente le aziende potranno introdurre, nel rispetto delle regole fiscali previste dalla norma, un buono pasto elettronico del valre non inferiore a 6,50 euro. Il trattamento è cumulabile con la trasfera. Le Parti inoltre convengono che il predetto articolo, esclusa l'indennità di mensa che vale per i soli operai, si applici anche agli impiegati tecnici di catiere.

Trasporto casa - lavoro

Le Parti confermano l'indennità di trasporto casa/lavoro determinandone il valore complessivo di euro 1,00 lordi giornalieri.

Tale indennità sarà corrisposta ai soli lavoratori con qualifica di operaio e per i soli impiegati tecnici di cantiere, per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere con un minimo di 4 ore.

Si precisa che tale indennità non sarà corrisposta quando il dipendente usufruisca già del trattamento di trasferta.

Viene infine confermato che, sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 CCNL 20/5/2004, così come per gli impiegati tecnici di cantiere non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali, ma detto importo andrà tuttavia computato agli effetti del TFR e del preavviso.

Trasferta

Vedi tabella

KM

4° livello

Specializzato

Qualificato

Comune

da 4 a 25 Km*

€ 4,40

€ 4,40

€ 3,50

€ 3,50

oltre 25 Km*

€ 6,30

€ 6,30

€ 5,30

€ 5,30

* Da calcolare dal cantiere di assunzione

Le predette somme aggiuntive vengono convenute in relazione ai limiti territoriali di spostamento come sopra stabiliti e vengono considerate quelle minime applicabili.

In caso di pernottamento in luogo, verrà concordato, a norma dell'art. 21, l'alloggio ed il vitto tra l'impresa ed i lavoratori interessati con l'assistenza delle RSU aziendali.

Nel caso, poi, che la permanenza di cui al punto precedente si debba protrarre per oltre una settimana, l'impresa sosterrà le spese ragguagliate alle tariffe dei mezzi pubblici per un viaggio settimanale di andata e ritorno per il rientro alla sede di assunzione, semprechè non vi provveda in modo diverso.

Si stabilisce infine che per i soli conducenti dei veicoli delle imprese adibiti al trasporto degli operai presso i cantieri, le ore di viaggio vengano retribuite nella misura del 100% senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.

Elemento aggiuntivo della retribuzione

A partire dalla retribuzione del mese di ottobre 2016, è stato istituito un elemento economico aggiuntivo da inglobare nell'indennità territoriale di settore (ITS), per i lavoratori con qualifica di operaio, mentre per gli impiegati va aggiunto al premio di produzione.

Il valore lordo annuale dell'elemento aggiuntivo è il seguente:

Vedi tabella

IMPIEGATI

OPERAI

Livello 7Q : € 80

Livello 7: € 80

Livello 6: € 75

Livello 5: € 70

Livello 4: € 65

Livello 4: € 100

Livello 3: € 60

Livello 3: €95

Livello 2: € 55

Livello 2: € 90

Livello 1: € 50

Livello 1: €85

Il valore di cui sopra verrà riconosciuto prò quota, per il numero delle mensilità previste dal CCNL per le rispettive categorie.

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

La misura massima dell'EVR consiste nel 4% dei minimi contrattuali in vigore al 1 luglio 2019 cui valori si riportano:

Vedi tabella

Livelli

Retribuzione di riferimento

4% annuo

7

1.740,71

836

6

1.566,63

752

5

1.305,52

627

4

1.218,51

585

3

1.131,46

543

2

1.018,32

489

1

870,63

418

L'EVR verrà erogato, con la retribuzione del mese successivo a quello in cui è avvenuta la verifica degli indicatori da parte delle Parti firmatarie, in un'unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio-mese di effettuazione della verifica e proseguirà in quote mensili fino a dicembre dell'anno di erogazione: I beneficiari sono i lavoratori risultanti in forza nel mese di gennaio dell'anno di erogazione, riproporzionando il premio ai mesi di servizio prestati nell'anno precedente a quello di erogazione. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.

L'EVR sarà inoltre riproporzionato sulla base dell'orario contrattuale individuale per i lavoratori a tempo parziale.

Per quanto non previsto si rimanda al CCNL.

di Sarah Arzanese

Fonte Contrattuale