giovedì, 25 luglio 2024 | 10:28

Tax credit gasolio autotrasporti: nuovo codice tributo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore (AdE – Risoluzione 24 luglio 2024, n. 41/E)

Newsletter Inquery

Tax credit gasolio autotrasporti: nuovo codice tributo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore (AdE – Risoluzione 24 luglio 2024, n. 41/E)


In particolare, si tratta del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di autotrasporto merci conto terzi (art. 24-ter, co. 2, lett. a), n. 1), Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504) per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto (art. 14, co. 1, lett. a), terzo periodo, DL 23 settembre 2022, n. 144).

L’art. 1, co. 296, L 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro, che il suddetto credito d’imposta è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 1, co. 95, L 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati". Il campo “anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

di Anna Russo

Fonte normativa

AdE – Risoluzione 24 luglio 2024, n. 41/E