giovedì, 25 luglio 2024 | 14:40

Residenza fiscale: rilevanti il centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale in Italia del contribuente, per l'accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso (Cassazione - sentenza 18 luglio 2024 n. 19843 n. 19843, sez. trib.)

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Residenza fiscale: rilevanti il centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale in Italia del contribuente, per l'accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso (Cassazione - sentenza 18 luglio 2024 n. 19843 n. 19843, sez. trib.)




È orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l'accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Ne consegue che il domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata a indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale.

Fermo restando, comunque, che l'accertamento della fissazione in Italia del domicilio debba coprire, ai sensi dello stesso art. 2, co. 2 del TUIR, “la maggior parte del periodo di imposta”, essendo evidente l'intento del legislatore di non legare l'accertamento ad eventi occasionali, ma di ancorarlo alla verifica di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento.


In relazione all'art. 2, co. 2, del DPR n. 917/1986 applicabile ratione temporis, in quanto dal 1° gennaio 2024 sono in vigore le modifiche apportate dall’art. 1, DLgs n. 209/2023, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, le relazioni affettive e familiari di quest'ultimo non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento, riconoscibile dai terzi.

Può quindi concludersi in sintesi che in materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie concrete verificatesi prima dell' 1° gennaio 2024, il domicilio, del quale l'art. 2, co. 2, DPR n. 917/1986 vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dal cit. art. 1, DLgs n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile, coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

di Patrizio Petricelli

Fonte Normativa

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