venerdì, 26 luglio 2024 | 12:08

Eventi alluvionali: credito d'imposta e finanziamento

Stabilite le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati (AdE – provvedimento 25 luglio 2024 n. 312076)

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Eventi alluvionali: credito d'imposta e finanziamento

Stabilite le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati (AdE – provvedimento 25 luglio 2024 n. 312076)

Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, i contributi per la ricostruzione privata degli edifici (art. 20-sexies, co. 3, lett. a), b), c), d), e) e g), decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61), sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate direttamente dal Commissario straordinario per i seguenti importi complessivamente considerati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale (art. 1, comma 435, legge 30 dicembre 2023, n. 213):

- fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive

- fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

I contributi di importo complessivamente superiore a quelli indicati possano essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Con Il provvedimento in oggetto dell’Agenzia delle entrate sono state stabilite le modalità di fruizione del credito d’imposta, pertanto, in analogia a quanto disposto per i crediti d’imposta similari riconosciuti in occasione di altri eventi calamitosi, il credito d’imposta viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. In particolare, i soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); in alternativa, tali soggetti possono cedere il credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

Fonte Normativa