lunedì, 29 luglio 2024 | 10:20

Associazione di medici: precisazioni sull'esenzione IVA

Forniti chiarimenti sull'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale (AdE – risposta 26 luglio 2024, n. 161)

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Associazione di medici: precisazioni sull'esenzione IVA

Forniti chiarimenti sull'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale (AdE – risposta 26 luglio 2024, n. 161)

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Nel caso di specie, l'Associazione istante è costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell'ambito della "assistenza primaria", ''all'interno del medesimo ambito territoriale di scelta" e non svolgono attività di "libera professione strutturata" per un orario superiore a cinque ore settimanali, i quali hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 e dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005, avente la finalità, tra le altre, di «perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione dell'attività professionale».

Ciò posto, l'Istante chiede se alle operazioni di ribaltamento dei costi di gestione nei confronti dei medici associati, in assenza di applicazione di un mark up, possa trovare applicazione il regime di esenzione da Iva di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai fini Iva, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese (art. 1 DPR n. 633 del 1972).

Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse (art. 10, co. 2, DPR n. 633 del 1972).

Tale disposizione recepisce nell'ordinamento interno la disposizione di cui all'art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva 2006/112/ CE, secondo la quale gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza (AdE - risoluzione 31 ottobre 2008, n. 414/E, circolari 8 maggio 2009, n. 23/E, 17 febbraio 2011, n. 5/E e risoluzione 3 aprile 2012, n. 30/E).

In linea generale, le strutture associative cui si riferisce la norma comunitaria sono, quindi, quelle composte da consociati che esercitano attività esente ai fini Iva, ai quali è normalmente rivolta l'attività del consorzio.

La ratio del regime di esenzione va ravvisata nell'esigenza di evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, qualora decidano di esternalizzare i servizi necessari e funzionali a tali attività (ad esempio, servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, gestione degli immobili), vengano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti (AdE - circolare n. 5/E del 2011 e risoluzione n. 23/E del 2012).

La finalità della norma «è quella di istituire un'esenzione dall'IVA per evitare che la persona che offre taluni servizi sia assoggettata al pagamento di detta imposta quando essa è stata indotta a collaborare con altri professionisti mediante una struttura comune che svolge talune attività necessarie al compimento della prestazione.

Sul piano interno, il legislatore nazionale ha espressamente individuato quali soggetti destinatari dell'esenzione, i consorzi (costituiti anche in forma societaria) e cooperative con funzioni consortili ritenendole strutture associative coerenti con le finalità dell'esenzione e assimilabili, sotto il profilo organizzativo, alle generiche "associazioni autonome di persone" individuate dalla norma comunitaria.

In via di prassi, la circolare n. 23/E dell'8 maggio 2009 ha chiarito che al consorzio «possono essere equiparate organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 2137/85».

Con la successiva risoluzione n. 30/E del 2012 (relativa alle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l'attività sanitaria), inoltre, è stato ritenuto che, ai fini dell'esenzione in argomento, non assume «rilievo la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, bensì l'oggetto sociale della stessa, vale a dire la cooperazione all'attività esente o esclusa da IVA svolta dagli associati, che il legislatore nazionale ha individuato, a titolo esemplificativo, nello schema associativo tipico del consorzio.

Un'analoga funzione può, peraltro, essere assolta anche da strutture associative aventi una forma giuridica diversa da quella consortile, alle quali gli associati demandino lo svolgimento di alcuni segmenti della propria attività economica».

Tale ultimo documento di prassi ha, altresì, precisato che «Il riferimento dell'articolo 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, alle sole strutture associative di tipo consortile, per esigenze di conformità alla normativa comunitaria, non può essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti al fine di rendere, al mero costo, servizi comuni agli associati, che svolgono attività esente o non soggetta ad IVA, funzionali all'esercizio dell'attività di ciascuno di essi».

Alla luce della richiamata normativa europea e nazionale, come interpretata dai giudici unionali e della prassi dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia ritiene che nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 possa rientrare anche l'Istante, avente la forma associativa della medicina di gruppo.

Nel caso di specie, pertanto, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

di Anna Russo

Fonte normativa