lunedì, 29 luglio 2024 | 13:42

Servizio I24: addebito in conto con scadenze future

In arrivo i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (AdE - provvedimento 26 luglio 2024 n. 313945)

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Servizio I24: addebito in conto con scadenze future

In arrivo i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future, previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (AdE - provvedimento 26 luglio 2024 n. 313945)

Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari) (art. 17, DLgs 8 gennaio 2024, n. 1)

L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

Il provvedimento in oggetto disciplina l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento.

Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.

L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24. Infine, è necessario che il codice fiscale del contribuente indicato nell’I24 corrisponda al codice fiscale del titolare o del cointestatario, con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto di addebito; solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso.

È altresì necessario verificare che il conto di addebito risulti attivo sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito. Parimenti è responsabilità del contribuente verificare che l’intermediario presso cui ha aperto il conto sia convenzionato con l’Agenzia anche al momento dell’addebito del saldo dovuto esposto in ogni singola delega, nonché che vi sia la relativa disponibilità finanziaria.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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