martedì, 30 luglio 2024 | 12:07

Società non residenti: le istruzioni sul capital gain

Fornite istruzioni operative sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (AdE - circolare 29 luglio 2024, n. 17/E)

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Società non residenti: le istruzioni sul capital gain

Fornite istruzioni operative sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (AdE - circolare 29 luglio 2024, n. 17/E)


L’art. 1, co. 59, lett. a), della legge di bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’art. 68 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’art. 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’art. 68, co. 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’art. 87, co. 1, lett. da a) a d), del citato TUIR.

Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’art. 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

Con tale estensione viene superato il possibile contrasto del regime previgente relativo alle plusvalenze con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come precisato più volte dalla giurisprudenza sia unionale sia nazionale.

Con l’intervento normativo in argomento si intende, pertanto, garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina unionale, uniformando il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo a quello proprio dei soggetti residenti.

Ambito soggettivo

L’ambito soggettivo di applicazione della norma è individuato nelle società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società ed è limitato alle società ed enti commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza, con esclusione, quindi, dei soggetti non commerciali, dei soggetti non residenti persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie (vale a dire, in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali, società di persone, associazioni, trust).

Considerato che la normativa italiana ha stabilito la sostanziale irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze da parte dei soggetti IRES commerciali residenti, il comma 2-bis in commento, al fine di assicurare il medesimo trattamento fiscale ai soggetti non residenti, UE e SEE, ha previsto, per questi ultimi, la medesima sostanziale irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR0.

Il riferimento del comma 2-bis alla soggezione all’imposta sul reddito delle società deve essere, pertanto, inteso nel senso che le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, citati dal comma 2-bis, siano da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:

1) siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;

2) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali.

La norma in esame, inoltre, stabilisce che i predetti soggetti devono essere residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) che consente un adeguato scambio d’informazioni.

Precisa, inoltre, che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis devono essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta.

In attuazione del disposto normativo sopra riportato, quindi, la plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.

Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

I requisiti soggettivi, unitamente ai requisiti oggettivi, devono essere verificati al momento in cui si realizza l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, indipendentemente dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto.

Resta ferma, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura abusiva delle operazioni di cessione di partecipazioni di cui al comma 2-bis.


Ambito oggettivo


Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma in commento sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, ove sono considerati redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e si dispone che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Restano ferme le esclusioni disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, con riguardo alle associazioni professionali residenti (articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR) e agli enti non commerciali residenti (articolo 73, comma 1, lettera c, del TUIR)

Le plusvalenze in argomento, peraltro, ai sensi del primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo.

L’esclusione delle società semplici, analogamente alla medesima esclusione operata dall’articolo 87, comma 1, del TUIR, avviene in quanto le stesse non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR (esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo 55 del TUIR), necessario al fine di rientrare nell’ambito applicativo del comma 2-bis. Il regime fiscale in esame non trova, quindi, applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti a esse equiparati dall’articolo 5 del TUIR.

Sono, inoltre, escluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l’individuazione di quelle da assumersi «qualificate», si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o al patrimonio, disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, quei titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame; si pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Resta inteso che le cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (i.e. opzioni e warrants), qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR, rientrano nell’ambito d’applicazione del comma 2-bis.

Rilevano, invece, ai fini del comma 2-bis, le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR, se realizzate mediante la cessione di:

1) strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR (contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al cinque per cento o al venticinque per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del 2004, tale estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati dell’emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le caratteristiche dell’apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione economica tra gli strumenti e i contratti, di cui al comma 3 dell’articolo 87, e le partecipazioni in società ed enti.

Il regime fiscale in esame si applica alle «cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87». Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate, dunque, poste in essere dai soggetti sopra individuati, godono del regime in esame ove sussistano i requisiti fissati dall’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUIR.

In particolare, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87 richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Posto che tale condizione deve essere verificata con riferimento a bilanci redatti da soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, si possono verificare le seguenti ipotesi. Qualora siano soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si ritiene che trovi applicazione, in tal caso, il principio sancito all’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR, per il quale si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Al riguardo, atteso il venir meno dell’obbligo di separata indicazione delle attività possedute per la negoziazione, per effetto dell’introduzione dell’IFRS 9, si ritiene estensibile la previsione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, con cui è stabilito che la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

Con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali, purché lo stesso sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE, si ritiene che possa considerarsi valida, ai fini della norma in commento, la classificazione delle partecipazioni in esso adottata.

Determinazione del capital gain

Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente (ossia il 5%) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.

L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.

Le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.

Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26% (art. 5, co. 2, DLgs 21 novembre 1997, n. 461).

A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.

Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.

di Anna Russo

Fonte normativa

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