Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: istruzioni operative
L'Inps illustra la disciplina di dettaglio del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni con riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (Inps - circolare 01 agosto 2024 n. 86).
Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: istruzioni operative
L'Inps illustra la disciplina di dettaglio del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni con riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (Inps - circolare 01 agosto 2024 n. 86).
Dal 15 febbraio 2024 il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, Fondo) è pienamente operativo e assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in quelli di cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori dipendenti delle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, per eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Rientrano nella disciplina del Fondo, istituito con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2023:
- tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, etc);
- imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Il Fondo prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie e integrative. In particolare, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo vengono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi; inoltre, per i datori di lavoro precedentemente afferenti al FIS, e, pertanto, non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria, il Fondo garantisce la prestazione dell’assegno di integrazione salariale.
Assegno di integrazione salariale
Il Fondo eroga alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGO la prestazione di assegno di integrazione salariale (AIS) per tutte le causali ordinarie e straordinarie previste in materia di integrazione salariale. Inoltre, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività lavorativa la contribuzione previdenziale correlata per tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale.
Destinatari dell’assegno di integrazione salariale sono tutti i lavoratori dipendenti - compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato - e i lavoratori a domicilio, nonché gli apprendisti qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, delle imprese afferenti al Fondo non rientranti nel campo di applicazione della CIGO. Dalla platea dei beneficiari restano esclusi i dirigenti.
Per il finanziamento dell'AIS è dovuto un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e un 1/3 a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti.
Nelle ipotesi di fruizione della prestazione è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
Con riferimento alle causali, alla durata e alla misura della prestazione, alla procedura (informativa sindacale, termini di presentazione della domanda e modalità di pagamento) si applicano i criteri stabiliti in materia di CIGO e CIGS.
Il Fondo provvede al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea.
La prestazione è riconosciuta alla generalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
La misura dell'intervento relativo a ciascun lavoratore è pari:
a) all'imponibile contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, per i lavoratori sospesi da lavoro, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, per i lavoratori in attività.
L'accesso al finanziamento dei programmi formativi è riconosciuto su specifica istanza da parte dell'impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale; è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non si raggiunga detto accordo, l'impresa non può accedere al finanziamento richiesto.
La domanda deve essere presentata distintamente per i lavoratori in attività e per quelli sospesi, con indicazione delle ore di formazione programmate per singolo lavoratore. In ogni caso, le ore di formazione richieste per i lavoratori sospesi non possono superare le ore di sospensione nella singola giornata lavorativa.
Alle imprese ammesse ai programmi formativi è consentita l'erogazione della prestazione con il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti. Gli importi relativi al concorso di fondi nazionali, territoriali, regionali o dell'Unione europea che riducono la prestazione erogabile, sono oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale. Possono essere oggetto di rimborso o conguaglio solo le ore di formazione effettivamente utilizzate.
Prestazioni integrative della CIGO, CIGS e dell'assegno di integrazione salariale
In relazione alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, lo stesso assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresa la prestazione di assegno di integrazione salariale. Pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO e della CIGS, nonché dell'assegno di integrazione salariale.
E' altresì da considerare fattispecie integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale, concessa in deroga, relativa a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Sono, inoltre, integrabili, limitatamente all'anno 2024, le prestazioni di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale (art. 22-bis, DLgs n. 148/2015), a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 129, della Legge n. 234/2021.
La prestazione integrativa è erogata per l'intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nella autorizzazione della prestazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è riconosciuto su specifica istanza da parte dell'impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. Il provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi, può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
L'integrazione può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente al 14 febbraio 2024.
Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. Il calcolo della prestazione è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e con le stesse modalità della prestazione principale.
Prestazioni integrative della NASpI in termine di importi
Il Fondo eroga prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro, che integrano, in ordine agli importi, la prestazione di sostegno al reddito, per i lavoratori cessati dall'impiego con l'impresa richiedente, per il periodo coperto dalla NASpI.
L'accesso alle prestazioni integrative è riconosciuto su specifica istanza da parte dell'impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. Possono essere richieste dall'impresa prestazioni integrative solo relativamente a lavoratori licenziati che abbiano già fatto domanda di NASpI.
Il provvedimento di concessione della NASpI costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alla prestazione integrativa, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi, può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.
Le prestazioni possono essere sospese dal Comitato amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e, comunque, possono essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
Con riferimento alla totalità delle imprese, la prestazione è finanziata con il versamento di un contributo ordinario mensile dello 0,45%. A questo si aggiunge un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'importo della prestazione deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi.
Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto alla corresponsione anticipata dell'indennità NASpI, non può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo della prestazione integrativa del Fondo, spettante e non ancora erogato. In tali casi, la prestazione integrativa continua a essere erogata mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione, per il corrispondente periodo di durata del diritto alla NASpI.
L'accesso alle prestazioni integrative della NASpI in ordine agli importi, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del tetto aziendale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Le prestazioni integrative della NASpI, stante la natura accessoria rispetto a quest'ultima, ne seguono le sorti.
Pertanto, in caso di sospensione della prestazione di NASpI viene sospesa, per il medesimo periodo, anche quella integrativa erogata dal Fondo. Al termine del periodo di sospensione, entrambe le prestazioni saranno nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui sono state sospese. Parimenti, la decadenza dalla prestazione di NASpI determina la decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo. Si conferma, inoltre, che in tutti i casi di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che dia luogo a una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento NASpI, la prestazione integrativa del Fondo continua a essere erogata.
Prestazioni integrative della NASpI in ordine alla durata
Il Fondo, in relazione alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo, assicura prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché - per il periodo di erogazione delle stesse - il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato. La prestazione integrativa è erogata per un periodo massimo di 12 mesi.
L'accesso alle prestazioni aggiuntive in termini di durata ai periodi di NASpI è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i beneficiari è richiesto il requisito della persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo al godimento della prestazione NASpI.
L'importo della prestazione aggiuntiva in termini di durata della NASpI deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utili per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi. Il calcolo della prestazione è effettuato con le medesime modalità previste per la prestazione finalizzata all'integrazione di importo della NASpI.
La prestazione è finanziata con un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro. Pertanto, il contributo straordinario copre integralmente la prestazione, la contribuzione correlata e le spese di amministrazione. Le prestazioni possono essere erogate dal Fondo nel limite del valore del contributo straordinario dovuto.
Il Comitato amministratore delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le prestazioni aggiuntive della NASpI possono essere sospese dal Comitato in caso di mancata erogazione del contributo straordinario e, comunque, possono essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.
La prestazione aggiuntiva (in termini di durata) segue le medesime regole dell'indennità di disoccupazione NASpI, pertanto, sono integralmente applicabili le norme relative alla sospensione, al cumulo e alla decadenza previste per quest'ultima. In particolare, i periodi di eventuale sospensione comportano uno slittamento in avanti anche della durata della prestazione aggiuntiva per il periodo corrispondente alla sospensione. Al termine del periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa.
di Ciro Banco
Fonte Normativa