Cumulo periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Si forniscono indicazioni in ordine all'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata (INPS – circolare 01 agosto 2024 n. 87)
Cumulo periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Si forniscono indicazioni in ordine all'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata (INPS – circolare 01 agosto 2024 n. 87)
Il comma 1 dell'articolo 18 della L n. 115/2015 consente, dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata (art. 2, co. 26, L 8 agosto 1995 n. 335);
- gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.
Tale cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purchè la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
L'articolo 5, comma 1, del DL 13 giugno 2023 n. 69 (conv., con modif., dalla L 10 agosto 2023 n. 103), entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", ha modificato il citato comma 2 dell'articolo 18 cit., includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata.
Per effetto della modifica introdotta, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall'articolo 18, comma 1, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l'organizzazione internazionale.
Ne consegue che, la facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione. La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l'esercizio della facoltà di cumulo.
Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 18 in parola prevede che: "I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo". Conseguentemente, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il DL n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.
Resta ferma l'applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.
di Francesca Esposito
Fonte normativa