venerdì, 02 agosto 2024 | 11:26

Tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del TFR erogati da una società olandese

Le retribuzioni percepite da un soggetto non residente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano (AdE - risposta 01 agosto 2024 n. 167)

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Tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del TFR erogati da una società olandese

Le retribuzioni percepite da un soggetto non residente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano (AdE - risposta 01 agosto 2024 n. 167)

Nel caso in esame, l'Istante dichiara di aver trasferito la propria residenza dall'Italia in Olanda, con iscrizione all'AIRE, in data giugno dell'anno X e che, per tale periodo d'imposta, è da considerarsi fiscalmente residente in Olanda.

Dal 1° gennaio al giugno dell'anno X, e quindi fino al suo trasferimento in Olanda, ha lavorato in Italia come dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una società olandese, percependo lo stipendio lordo e provvedendo a pagare le imposte l'anno successivo in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere se deve presentare in Italia la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta X, al fine di sottoporre ad imposizione nello Stato italiano la retribuzione e il trattamento di fine rapporto erogati in tale periodo dalla società olandese.

Il Fisco chiarisce che, le retribuzioni che un soggetto non residente riceve a fronte di un'attività di lavoro dipendente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, il quale ha natura di retribuzione maturata nel corso del rapporto di lavoro ma differita alla sua cessazione, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano. Indipendentemente dalla circostanza che l'attività di lavoro dipendente sia stata svolta nel territorio dello Stato italiano, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono in ogni caso soggetti ad imposizione in Italia se vengono corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti (art. 23, co. 1, lett. c, 2, del TUIR).

Al riguardo, si osserva che, in sede di documentazione integrativa, l'Istante ha esibito un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la fondazione registrata e avente sede nei Paesi Bassi. Il contratto è stato sottoscritto in data dell'anno X-6, è regolato dal diritto italiano, soggetto all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del settore terziario e prevede che la Contribuente svolga la propria attività lavorativa dalla propria abitazione in Italia.

Nel caso di specie, quindi, in cui l'attività di lavoro dipendente della Contribuente, seppur a favore della Fondazione olandese, è stata svolta nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione il citato art. 23, co. 1, lett. c, del TUIR, con conseguente imposizione in Italia sia delle retribuzioni relative al periodo 1° gennaio - giugno dell'anno X, sia del trattamento di fine rapporto erogato dalla Fondazione olandese.

La suddetta normativa interna deve però essere coordinata con le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi. In particolare, viene in rilievo l'art. 15 del Trattato internazionale, il quale stabilisce che, le retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività è svolta, se diverso da quello di residenza.

Anche in quest'ultimo caso viene ripristinata la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del percipiente, ove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni previste dall'art. 15, par. 2, della Convenzione. Venendo al caso di specie, occorre considerare che, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e delle informazioni evincibili dalla documentazione integrativa:

- la prestazione lavorativa relativa al contratto di lavoro dipendente con la Fondazione olandese è stata svolta sempre dall'Italia;

- l'Istante è stata fiscalmente residente in Italia nei periodi d'imposta dall'anno X-6 all'anno X-1;

- le retribuzioni e il TFR sono stati pagati dalla Fondazione olandese, e non da una stabile organizzazione italiana;

- nel periodo d'imposta X la Contribuente si è qualificata come fiscalmente residente in Olanda e ha soggiornato in Italia meno di 183 giorni complessivi.

Pertanto, con riferimento alle retribuzioni di lavoro dipendente che la Contribuente ha ricevuto per il periodo dal 1° gennaio al giugno dell'anno X, si ritengono integrate le condizioni di cui sopra, con conseguente tassazione esclusiva nei Paesi Bassi.

Con riferimento al trattamento di fine rapporto, si osserva che la Convenzione Italia-Olanda, come, peraltro, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni, non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego e ciò in considerazione del trattamento, giuridicamente e fiscalmente differenziato, che detti emolumenti ricevono nelle singole legislazioni nazionali. L'assenza di una disposizione convenzionale consente a ciascuno Stato membro dell'OCSE di poter ricondurre le suddette prestazioni nell'ambito di applicazione dell'art. 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato, ovvero dell'art. 18, riguardante le pensioni private.

Ne consegue che, la parte di TFR maturata dall'anno X-6 all'anno X-1, essendo relativa ad un'attività lavorativa svolta nello Stato italiano da parte di un soggetto residente in Italia, dovrà essere sottoposta a tassazione esclusiva nel nostro Paese. Diversamente, la sola parte di TFR maturata nel periodo d'imposta X dovrà essere sottoposta a tassazione esclusivamente in Olanda.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa