martedì, 10 settembre 2024 | 16:07

Disabili: nuove modalità di versamento del contributo esonerativo

Tutti i datori di lavoro che, alla data del 1° ottobre 2024, già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero entro il termine di 30 giorni dalla suddetta data del 1° ottobre (MLPS - dm 31 luglio 2024)

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Disabili: nuove modalità di versamento del contributo esonerativo

Tutti i datori di lavoro che, alla data del 1° ottobre 2024, già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero entro il termine di 30 giorni dalla suddetta data del 1° ottobre (MLPS - dm 31 luglio 2024)

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Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

L'autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell'esonero oggetto del presente decreto. Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.

L'autocertificazione è resa disponibile dalla banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall'esonero.

Con l'autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero, dichiara:

- la base di computo;

- il numero dei lavoratori con disabilità occupati;

- il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;

- la quota di esonero.

La quota di esonero non può essere superiore:

- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;

- alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;

- al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione, è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonchè della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.

In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell'esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre.

In caso di variazioni della quota di esonero, l'autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. Resta ferma la possibilità di effettuare l'autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, laddove il datore di lavoro intenda avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo. In caso di incremento della quota di esonero, la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell'invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA.

In caso di mancato versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione è compatibile con l'esonero autocertificato a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Ai fini dell'esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo nella misura corrispondente ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell'intero trimestre per il quale vengono versati.

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA. Pertanto, non sono considerate valide, ai fini della fruizione dell'esonero in oggetto, altre modalità di pagamento.

Solo a fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l'autocertificazione può essere considerata validamente presentata e inizia a decorrere il periodo di fruizione dell'esonero.

Le informazioni sui pagamenti sono rese disponibili per il tramite della Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.

Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del Dm in argomento (1° ottobre 2024), già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dal 1° ottobre 2024.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell'autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.

Nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione nel termine suddetto, i datori di lavoro potranno avvalersi della procedura, senza tuttavia beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.


di Francesca Esposito

Fonte normativa