lunedì, 05 agosto 2024 | 13:07

Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (AdE – risposta 05 agosto 2024, n. 168)

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Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (AdE – risposta 05 agosto 2024, n. 168)

La definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire (art. 1, co. da 186 a 205, L 29 dicembre 2022, n. 197, AdE - circolare n. 2/E del 2023).

Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell'integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218 del 1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Per il pagamento previsto ai fini della definizione agevolata è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Va aggiunto:

a) che l'articolo 20 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, intervenendo sui commi richiamati, posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024 (AdE - provvedimenti n. 30294 del 1° febbraio 2023 e n. 250755 del 5 luglio 2023);

b) in merito al richiamato articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all'1%, anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi). (AdE - circolare n. 28/E del 21 giugno 2011).

Il chiarimento reso nel citato documento di prassi - applicabile anche alla definizione agevolata delle controversie tributarie, stante il rinvio contenuto nell'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022 (nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) - esclude che la soluzione interpretativa ipotizzata dall'istante possa essere condivisa.

Nè, in senso contrario, vale il rilievo contenuto nell'istanza presentata, secondo cui i chiarimenti forniti con la Circolare n. 28 del 2011 erano certamente coerenti rispetto ad un dettato normativo (il comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 218 del 1997, vigente fino al 21 ottobre 2015) che così recitava: “Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione”.

Si tratta di una disposizione normativa profondamente diversa da quella attuale, dal momento che il vigente comma 2 dell'art. 8, d.lgs. n. 218/1997 (come modificato dal d.lgs. n. 159 del 2015), stabilisce che “Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata”, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla “data di perfezionamento dell'atto di adesione” che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva.

Non può dimenticarsi, infatti, che le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono, considerato, come sopra già anticipato, che nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. (art. 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022).

Alla luce di quanto sopra, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, deve ribadirsi che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

di Anna Russo

Fonte normativa