martedì, 06 agosto 2024 | 15:03

ASD e la perdita della natura non commerciale: violazione dei principi di democraticità e partecipazione

L'omesso esame dello Statuto dell'associazione, delle attività svolte dagli organi direttivi e dai soci, non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato preso in considerazione dal giudice (Cassazione - ordinanza 30 luglio 2024 n. 21219, sez. trib.)

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ASD e la perdita della natura non commerciale: violazione dei principi di democraticità e partecipazione

L'omesso esame dello Statuto dell'associazione, delle attività svolte dagli organi direttivi e dai soci, non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato preso in considerazione dal giudice (Cassazione - ordinanza 30 luglio 2024 n. 21219, sez. trib.)

Nel caso di specie, un'associazione sportiva dilettantistica contribuente ha impugnato un avviso di accertamento, con il quale si disconosceva in capo all'associazione il requisito della non commercialità ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, con conseguente recupero di imposte dirette, IRAP e IVA.

La CTP ha accolto il ricorso. La CTR, con sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo fornita da parte dell'Ufficio la prova della natura commerciale dell'associazione contribuente. Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che l'associazione contribuente svolgesse attività promozionale, ritenendo non fornita la prova che gli associati versassero corrispettivi differenziati in funzione dell'attività da loro svolta all'interno dell'associazione, circostanza che giustificava la natura commerciale dell'attività svolta. Ha, poi, accertato il giudice di appello che non fosse stato istituito il libro soci, avendo l'Ufficio rilevato solo l'esistenza di «una serie di fogli mobili non intestati e non numerati», sui quali venivano riportati i nomi degli associati, circostanza che incideva sulla distinzione tra associati e clienti occasionali. Ha, poi, ritenuto che l'associazione non avesse rispettato il diritto degli associati alla partecipazione alla vita associativa, essendo l'associazione in gran parte composta da clienti occasionali. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto correttamente ricostruito l'ammontare dei ricavi.

L'associazione contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, quali:

- con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non avrebbe esaminato diversi fatti storici, quali la affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale, il tesseramento degli associati, la partecipazione degli associati alle assemblee. Deduce, inoltre, parte ricorrente che le disposizioni statutarie darebbero contezza del rispetto del principio di democraticità e di partecipazione, evidenziando come l'Ufficio non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di «contratti di iscrizione temporanea o di accesso per singoli servizi» e osserva come la mancata istituzione del libro soci sarebbe irrilevante. Deduce, infine, come non sarebbe stata valorizzata la circostanza dell'accertamento di un nesso tra prestazioni svolte e attività dilettantistica, fatti oltremodo decisivi - ad avviso del ricorrente - in forza della loro valorizzazione da parte del giudice di primo grado, che aveva comportato l'accoglimento del ricorso;

- con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 148 TUIR, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica, evidenziando che le clausole statutarie prevedevano espressamente il divieto di distribuire utili ed erano rispettose dei principi di democraticità e di partecipazione, oltre a prevedere l'obbligo di redazione di un rendiconto economico e finanziario, clausole statutarie alle quali l'associazione si sarebbe conformata nello svolgimento della propria attività associativa;

- con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sulle questioni devolute in appello, relative alla non assoggettabilità a tassazione delle quote di iscrizione, sulla detrazione («scorporo») dell'IVA e sulle questioni in tema di sanzioni;

- con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e degli artt. 73 e 78 Dir. 2006/112/CE, nella parte in cui la sentenza ha escluso la detrazione IVA. Osserva parte ricorrente che, in caso di riconoscimento della natura commerciale dell'associazione contribuente, l'IVA dovrebbe essere detratta nel rispetto del principio di neutralità.

Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il ricorrente non ha indicato la decisività dei plurimi fatti storici indicati dal ricorrente, essendosi limitato a dedurre che la valutazione di tali fatti aveva condotto il giudice di primo grado all'accoglimento del ricorso. Per il vero, il ricorrente non ha propugnato la valutazione di fatti storici pretermessi dal giudice di appello, bensì ha inteso giungere a un diverso apprezzamento degli elementi indiziari di carattere istruttorio, addotti dal giudice di appello il cui omesso esame - esame, invero, valorizzato dal giudice di primo grado - si risolve in un diverso apprezzamento degli elementi istruttori, che non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019 n. 34476). Circostanza avvenuta nel caso di specie, ove il giudice di appello ha focalizzato l'attenzione sullo stravolgimento della vita associativa in difformità da quanto indicato nelle clausole statutarie, stante la violazione dei principi di democraticità e di partecipazione, ai fini della perdita della natura non commerciale della associazione sportiva contribuente.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, attraverso la censura per violazione di legge, mira a un diverso apprezzamento delle prove e a un diverso accertamento in fatto circa la perdita della natura non commerciale dell'associazione. Anche in tal caso, la deduzione della violazione delle norme in tema di enti di tipo associativo (art. 148 TUIR) maschera una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere che la associazione contribuente avesse perso la propria natura non commerciale.

Il terzo motivo è fondato, avendo il ricorrente trascritto nel motivo di ricorso il momento processuale in cui le questioni dedotte (non assoggettabilità a tassazione delle quote di iscrizione, non debenza delle sanzioni e detrazione IVA), sulle quali il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi. Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio per esame delle questioni pretermesse, con assorbimento del quarto motivo; al giudice del rinvio è demandata la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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