martedì, 06 agosto 2024 | 10:30

Rottamazione-quater: in GU il differimento del termine della quinta rata

Approvata, in via definitiva, la proroga del termine di versamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024 (art. 6, DLgs 05 agosto 2024 n. 108, MEF - comunicato 05 agosto 2024 n. 96)

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Rottamazione-quater: in GU il differimento del termine della quinta rata

Approvata, in via definitiva, la proroga del termine di versamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024 (art. 6, DLgs 05 agosto 2024 n. 108, MEF - comunicato 05 agosto 2024 n. 96)

Il decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

É disposto, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “Rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'art. 1, co. 231, L 29 dicembre 2022 n. 197 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024 (art. 6, DLgs 05 agosto 2024 n. 108).

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero (art. 1, co. 244, L 29 dicembre 2022 n. 197).

Si precisa, infine, che non sono state disposte delle misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.

di Ilia Sorvillo

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