martedì, 06 agosto 2024 | 10:40

In GU il decreto correttivo adempimenti e concordato

Pubblicato, nella GU n. 182 del 5 agosto 2024, il DLgs 5 agosto 2024, n. 108, recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

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In GU il decreto correttivo adempimenti e concordato

Pubblicato, nella GU n. 182 del 5 agosto 2024, il DLgs 5 agosto 2024, n. 108, recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo (art. 1)

Le norme recano disposizioni integrative e correttive della disciplina dell’adempimento collaborativo, previsto dal DLgs n. 128 del 2015 e oggetto di revisione del DLgs n. 221 del 2023, introducendo:

- una puntuale definizione di certificazione infedele, che si configura come una certificazione resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché nei casi di assenza di corrispondenza tra i dati della certificazione e quelli esibiti dal contribuente, oppure in presenza di falsa attestazione di compiti e adempimenti all’uopo previsti, nonché l’applicazione di disposizioni sanzionatorie nei confronti del professionista, per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione tributaria infedele (comma 1, lettera a)). In particolare, la normativa vigente (art. 39, comma 1, lettera b), DLgs n. 241 del 1997) richiamata dalla novella in esame, prevede che al professionista che rilascia la certificazione tributaria infedele sia applicata una sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità;

- l’estensione alle comunicazioni spontanee rese dal contribuente (su rischi fiscali relativi a periodi di imposta precedenti all’ingresso al regime dell’adempimento collaborativo) del regime di favore - già previsto per le comunicazioni preventive - che dispone la non punibilità della condotta e non applicabilità delle sanzioni, pari nel testo vigente alla metà delle sanzioni amministrative (comma 1, lettera b), numero 1);

- oltre alla non punibilità (già prevista dal vigente art. 6, comma 4, DLgs n. 128 del 2015) delle violazioni delle norme tributarie - derivanti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate con le modalità e tempistiche previste dalla norma in esame – si dispone che le stesse violazioni non costituiscono notizia di reato. Si dispone, inoltre, l’inapplicabilità della disciplina di favore in argomento nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti (comma 1, lettera b), numero 2);

- la specificazione che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il gruppo IVA sono esonerati dalla prestazione di garanzia anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DLgs n. 221 del 2023 in materia di adempimento collaborativo (comma 1, lettera b), numero 3);

- l’esclusione della cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento di due anni e di un ulteriore anno, con quella di due anni prevista dall’art. 3, comma 1, DLgs, 5 agosto 2015, n. 127 (comma 1, lettera b), numero 4);

- ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo del regime di adempimento collaborativo ai contribuenti appartenenti a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato (comma 1, lettera c));

- modifiche al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi dei requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo. In particolare, si dispone che non si applicano le sanzioni amministrative (in luogo della riduzione a un terzo delle sanzioni prevista dal testo vigente) per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all’Agenzia delle entrate e penali – in quest’ultimo caso prevedendo anche le condotte poste in essere non costituiscano notizia di reato – sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello, ancorché non sussistano violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente (comma 1, lettera d));

- l’attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, da parte dei contribuenti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur non essendo tenuti tali soggetti alla certificazione del predetto sistema ai sensi delle norme vigenti (comma 2);

- l’estensione ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del DLgs n. 122 del 2023 del regime premiale (non applicabilità delle sanzioni amministrative e non punibilità) per le comunicazioni dei rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime di adempimento collaborativo, da effettuarsi entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame (comma 3).

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari (art. 2)

Le norme recano disposizioni integrative e correttive concernenti la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari di cui al DLgs n. 1 del 2024. In particolare, vengono modificati taluni termini per effettuare i citati adempimenti, come segue:

- è previsto che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA vengano resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile (anziché entro il 15 marzo, come dispone la normativa vigente) del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili (comma 1);

- per i versamenti periodici dell’IVA di importo inferiore a 100 euro, il termine del 16 dicembre (termine incongruamente fissato dal DLgs n. 221 del 2023) viene ora fissato al giorno 16 del mese successivo (comma 2);

- con riferimento ai versamenti trimestrali in materia di IVA di importo inferiore a 100 euro previsti per i contribuenti minori, si stabilisce che il termine per il versamento sia il 16 novembre (termine di versamento dei primi tre trimestri solari) in luogo del 16 dicembre (termine incongruamente fissato dal DLgs n. 221 del 2023) (comma 3);

- la dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dal 2025, è resa disponibile, conferendo apposita delega, oltre che attraverso i soggetti individuati dall’art. 1, comma 3, DLgs n. 175 del 2014) anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322 del 1998 (comma 4);

- in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta, si dispone che dal 2025 la certificazione unica, contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina vigente fissa tale termine al 31 di ottobre) (comma 5);

- si dispone il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre di ogni anno del termine, applicabile per il 2024, per la presentazione della dichiarazione relativa all’IRPEF e all’IRAP e dal nono al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta del termine per la presentazione della dichiarazione IRES (comma 6, lettera a), numero 1).

- Vengono altresì modificati i seguenti termini applicabili a decorrere dal 2025:

* il termine iniziale di presentazione della dichiarazione IRPEF, IRAP e IRES (dal 1° al 15 di aprile dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti);

* il termine finale per la presentazione della dichiarazione IRPEF e IRAP (dal 30 settembre al 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti);

* il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES (dall’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del decimo mese successivo
a quello di chiusura) (comma 6, lettera a), numero 2));

- in materia di rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, è previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, oltre a quanto già previsto nella vigente formulazione della norma, anche i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli concernenti i ruoli dell’Agenzia delle entrateRiscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate (comma 6, lettera b));

- in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software si dispone la trasmissione da parte dei commercianti al minuto dei corrispettivi giornalieri anonimi in luogo dell’importo complessivo dei medesimi (comma 6, lettera c)).

Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (art. 4)

Le norme recano disposizioni integrative e correttive in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale di cui al DLgs n. 13 del 2024. In particolare, le norme:

- differiscono per l’anno 2024, dal 1° aprile al 15 aprile, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti i programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. È altresì differito, sempre per l’anno 2024, dal 15 giugno al 15 luglio, il termine previsto per il rilascio dei suddetti programmi per i contribuenti in regime forfettario (comma 1, lettera a));

- viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (comma 1, lettera b));

- introducono ulteriori cause di esclusione dal concordato preventivo biennale: conseguimento nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; adesione al regime forfettario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato; operazioni di fusione, scissione, conferimento che abbiano riguardato società o enti nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero modifiche della compagine sociale che abbiano riguardato in tale anno società di persone o semplici (comma 1, lettera d));

- vengono esclusi dal calcolo del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni proposto al contribuente ai fini del concordato dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale; conseguentemente si prevede che i suddetti corrispettivi determinano una corrispondente variazione del reddito concordato (comma 1, lettera e));

- vengono esclusi dal calcolo del reddito di impresa proposto al contribuente ai fini del concordato, alcune componenti di reddito che non rientrano nella gestione caratteristica (comma 1, lettera f));

- ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, in relazione agli enti non commerciali che svolgono attività commerciale – anch’essi rientranti nel concordato preventivo biennale – viene introdotto il riferimento all’articolo 10 del DLgs n. 446 del 1997, posto che quest’ultimo reca la disciplina applicabile a tali enti (comma 1, lettera g));

- attraverso la sostituzione dell’art. 20 DLgs n. 13 del 2024, viene semplificata la metodologia di calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In particolare si prevede che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il cosiddetto metodo storico (ossia sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente), è maggiorato di un importo pari a una percentuale (15%) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente, rettificato secondo quanto visto in precedenza; analogamente, l’acconto IRAP è maggiorato di un importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente, rettificato secondo quanto visto in precedenza. In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi. Se invece il versamento degli acconti avviene secondo il cosiddetto metodo previsionale (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (comma 1, lettera i));

- vengono introdotte ulteriori cause di cessazione dell’efficacia del concordato, quali l’adesione al regime forfettario e le operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, modifiche della compagine sociale che possono interessare la società o l’ente (comma 1, lettera m));

- è introdotta la previsione che, nel caso di decadenza del concordato, rimangono dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti (comma 1, lettera n));

- vengono introdotte norme di coordinamento, in materia di cause di esclusione dal concordato, specificandosi che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, oltre i contribuenti che non posseggono i requisiti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale quelli per i quali sussiste una delle cause di esclusione dal regime di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) (comma 1, lettera o));

- viene sostituito l’art. 31 DLgs n. 13 del 2024, relativo alla determinazione degli acconti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, semplificando la metodologia di calcolo degli acconti. In particolare si prevede che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il cosiddetto metodo storico (ossia sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente), è maggiorato di un importo pari a una percentuale (12% ovvero del 4% nel caso di cui all’art. 1, comma 65, L n. 190 del 2014) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta. In tal caso, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi. Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il cosiddetto metodo previsionale (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (comma 1, lettera q));

- viene differito il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale. Si prevede in particolare, per il 2024, la possibilità effettuare i predetti versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, aggiornando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (comma 1, lettera t));

- viene prevista l’abrogazione della disposizione che disciplina la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 1, lettera u)).

di Anna Russo

Fonte normativa

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